Art. 4 
 
                         Revoche e controlli 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato  rispetto
dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del  presente  decreto  e
nel  caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attivita' di
monitoraggio. 
  2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
con il presente decreto risulti assegnatario di  altro  finanziamento
nazionale o comunitario per le stesse finalita' previste dall'art. 2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  3. Le risorse revocate restano nella disponibilita'  delle  Regioni
per le medesime finalita' previste  dall'art.  2,  comma  276,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  per  il  tramite  della  Direzione
generale competente, si riserva la facolta' di effettuare, di  intesa
con il Dipartimento della protezione civile, verifiche  in  loco  per
controllare  l'efficacia  delle  azioni  svolte   nell'utilizzo   dei
finanziamenti. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 gennaio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli 

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 226