Art. 6 Disposizioni finanziarie 1 Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 della presente ordinanza si provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che vengono trasferite sulle contabilita' speciali di cui al comma 4 del medesimo art. 4. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Presidente di Regione - Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario i dati provvisori relativi alle unita' abitative danneggiate con livello di danno E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, adibite ad abitazione principale, con l'indicazione degli oneri economici stimati secondo i criteri contenuti nella presente ordinanza e la formulazione di apposita richiesta di anticipazione di somme a valere sulle risorse di cui al comma 1. Sulla base dei dati e delle richieste formulate ai sensi del precedente periodo, il Commissario straordinario, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvede a determinare l'entita' dell'anticipazione riconosciuta a ciascun Vicecommissario ed a disciplinare le modalita' di rendicontazione da parte dei Presidenti delle Regioni - Vicecommissari dei contributi erogati attraverso l'impiego delle somme anticipate. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni - Vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario i dati definitivi relativi al numero delle unita' abitative danneggiate con livello di danno E, con la specificazione di quelle adibite ad abitazione principale. Con successiva ordinanza, adottata sulla base dei dati definivi forniti dai Vicecommissari e secondo le modalita' prevista dal precedente comma 2, verra' disposto il trasferimento, in favore delle contabilita' speciali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, delle eventuali ed ulteriori risorse occorrenti.