Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del  Consiglio
dei ministri, e' trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo
preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
e nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016, ai sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. 
  2. La disposizione contenuta nell'art. 5,  comma  1,  ha  efficacia
retroattiva e, pertanto, si applica a decorrere dalla data di entrata
in vigore dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017. 
  3. Le disposizione contenute nell'art. 5, comma 2, hanno  efficacia
retroattiva e, pertanto, si  applicano  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n.  20  del  7  aprile
2017. 
  4. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla
sua   pubblicazione   nel   sito   istituzionale   del    Commissario
straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei  territorio
dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
    Roma, 28 aprile 2017 
 
                                               Il Commissario: Errani 

Registrata alla Corte dei conti il 2 maggio 2017 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri, n. 904