Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «SSN»: il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833; 
    b) «Servizio sanitario regionale» o «SSR»: il Servizio  sanitario
del livello regionale (regione o provincia autonoma), parte del SSN; 
    c) «organismo sanitario»: organi, aziende ed  enti  del  Servizio
sanitario nazionale o regionale,  ivi  compresi  gli  Uffici  Sanita'
Marittima Aerea e di  Frontiera  e  servizi  assistenza  sanitari  al
personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute; 
    d)  «strutture  sanitarie»:  le  strutture  sanitarie  pubbliche,
private accreditate che  erogano  prestazioni  a  carico  del  SSN  e
private autorizzate; 
    e) «servizi socio-sanitari regionali»: gli enti e  gli  organismi
accreditati  del  Servizio  sanitario  regionale   che   erogano   le
prestazioni  di  cui  all'art.  3-septies,  comma  1,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; 
    f) «organismo di ricerca»: enti e istituti di ricerca  in  ambito
sanitario nazionale e regionale; 
    g) «Centro di riferimento regionale»: ente o struttura  sanitaria
individuata dalla regione e dotata delle  necessarie  competenze  che
garantisce  il  perseguimento  delle  finalita'   di   programmazione
sanitaria,  verifica   della   qualita'   delle   cure,   valutazione
dell'assistenza sanitaria, di prevenzione, di ricerca scientifica  in
ambito medico, biomedico ed epidemiologico, nonche' delle  finalita',
diagnosi, cura e riabilitazione nel rispetto delle  disposizioni  che
il Codice privacy prevede in questo ambito (articoli 76 e  85,  comma
2); ente o struttura non sanitaria  individuata  dalla  regione  (es.
Agenzia sanitaria regionale, Osservatorio  epidemiologico  regionale,
Sistema  epidemiologico  regionale)   e   dotata   delle   necessarie
competenze  che  garantisce  il  perseguimento  delle  finalita'   di
programmazione  sanitaria,  verifica  della  qualita'   delle   cure,
valutazione dell'assistenza sanitaria,  di  prevenzione,  di  ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico; 
    h) «assistito»: il soggetto che ricorre all'assistenza sanitaria; 
    i)  «sistema  di   sorveglianza»:   sistema   che   permette   di
raccogliere, archiviare  e  analizzare  dati  sull'andamento  di  una
malattia,  sui  fattori  di  rischio  e  sugli  interventi   in   una
popolazione definita, al fine di orientare  risposte  di  prevenzione
collettiva, oltre che per scopi di programmazione e di ricerca; 
    l)  «registro  di  patologia»:   sistema   attivo   di   raccolta
sistematica  di  dati  anagrafici,  sanitari  ed  epidemiologici  per
registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la  salute  o
di una particolare malattia o di una condizione di  salute  rilevante
in una popolazione definita; 
    m) «registro di mortalita'»: sistema di raccolta degli archivi di
mortalita' delle aziende sanitarie del territorio e di  controllo  di
qualita' del dato, per effettuare analisi di rischio, di bisogno e di
esito, per scopi di ricerca e di Governo; 
    n) «registri di trattamenti costituiti da trapianti di cellule  e
tessuti»: sistema di raccolta dei dati sui trattamenti,  al  fine  di
ottenere una migliore valutazione  clinica  e  migliorare  le  scelte
degli interventi terapeutici; 
    o) «registri di trattamenti a  base  di  medicinali  per  terapie
avanzate o prodotti di ingegneria tessutale»: sistema di raccolta dei
dati clinici sugli esiti dei trattamenti a  base  di  medicinali  per
terapie avanzate o prodotti di  ingegneria  tessutale  come  definiti
dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo
e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1394/2007; 
    p) «registri di protesi impiantabili»: sistema  di  raccolta  dei
dati relativi all'utilizzo di un  dispositivo  protesico  impiantato,
per consentire la valutazione clinica di efficacia  e  sicurezza  del
dispositivo  dopo  l'immissione   sul   mercato,   nonche'   per   la
rintracciabilita' tempestiva dei pazienti in caso  di  necessita'  di
specifico follow-up o di eventuale espianto; 
    q) «Codice privacy»: il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196  e  successive  modificazioni,  recante  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    r) «finalita' di cura»: le finalita'  di  prevenzione,  diagnosi,
cura  e  riabilitazione,  di  cui  al  comma  10  dell'art.  12   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  e  successive  modificazioni,
intese come complesso delle azioni poste in  essere  dagli  organismi
sanitari, attraverso l'impiego di  risorse  umane  e  tecniche  e  di
conoscenze scientifiche finalizzate al mantenimento e  al  ripristino
di  uno  stato  di  benessere  individuale  e  collettivo  anche   in
riferimento alle attivita'  di  allerta  epidemiologica  nazionale  e
globale e delle attivita' di risposta a eventi  di  sanita'  pubblica
volte ad assicurare la protezione contro il diffondersi di malattie a
livello nazionale e internazionale nei casi  di  particolare  rischio
per la salute dovuti  a  una  specifica  patologia  o  condizione  di
salute; 
    s) «finalita' di ricerca»:  le  finalita'  di  studio  e  ricerca
scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, di  cui  al
comma 10 dell'art. 12 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e successive modificazioni; 
    t) «finalita' di Governo»: le finalita' di prevenzione primaria e
secondaria, di  programmazione  sanitaria,  verifica  delle  qualita'
delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, di cui  al  comma
10  dell'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e successive modificazioni; 
    u)  «CAD»:  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,   recante   «Codice   dell'Amministrazione
Digitale».