Art. 4 
 
Sistemi  di  sorveglianza  e  registri  di  rilevanza  esclusivamente
                              regionale 
 
  1.  I  sistemi  di  sorveglianza  e   i   registri   di   rilevanza
esclusivamente regionale, di cui all'allegato C, trattano i dati  per
finalita' di cura, di ricerca e di Governo. 
  2. I dati dei sistemi di sorveglianza e  dei  registri  di  cui  al
comma 1 sono messi a disposizione  della  Regione  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano dal centro di  riferimento  regionale
per finalita' di ricerca e di Governo, nei  limiti  delle  competenze
attribuite dalla legge. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano sono titolari del trattamento dei dati personali ai  sensi
dell'art. 28  del  Codice  privacy  e  trattano  i  dati  secondo  le
modalita' dell'art. 5, comma 4.