Art. 2 Disposizioni generali 1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2016/2017, e' concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonche' in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e ad aumentarne la competitivita' e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonche' trattamenti sostenibili. 2. Ai sensi dell'art. 50 del regolamento, non e' concesso un sostegno ad imprese in difficolta' ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. 3. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'art. 43 del regolamento delegato e all'art. 27 del regolamento di esecuzione, sono riportati, all'allegato I del presente decreto, gli specifici criteri di demarcazione, nonche' il relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresi', inseriti nel PNS comunicato alla commissione europea entro il 1° marzo 2017. 4. Qualora la demarcazione di cui al precedente comma 3 venga attuata mediante la specifica delle singole operazioni finanziate con i fondi OCM, le stesse sono riportate nell'allegato II del presente decreto con l'indicazione della regione di riferimento. Tale elenco e' modificato, previa richiesta della regione competente, con decreto direttoriale. 5. Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per: definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda; limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo art. 5, commi 1, 2 e 3; prevedere la concessione dell'anticipo di cui all'art. 5, comma 6 e fissare la relativa percentuale; individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5; escludere/limitare alcuni prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento oggetto dell'investimento; ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'art. 53 del regolamento delegato e con le modalita' descritte al punto 2.14 delle linee guida; definire la durata annuale o biennale dei progetti.