Art. 3 
 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese di cui al
successivo art. 5, la cui attivita' sia almeno una delle seguenti: 
    a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di
uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci,
anche ai fini della sua commercializzazione; 
    b) la produzione di vino ottenuto  dalla  trasformazione  di  uve
fresche o da mosto di uve  da  essi  stessi  ottenuti,  acquistati  o
conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione; 
    c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino,
conferito  dai  soci  e/o  acquistato,  anche  ai  fini   della   sua
commercializzazione; sono  escluse  dal  contributo  le  imprese  che
effettuano la sola  attivita'  di  commercializzazione  dei  prodotti
oggetto del sostegno; 
    d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle  proprie
uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda  sia  volta  a
realizzare ex novo un impianto di trattamento  o  una  infrastruttura
vinicola, anche ai fini della commercializzazione. 
  2.   Beneficiano,   altresi',    dell'aiuto    le    organizzazioni
interprofessionali,  come  definite  all'art.  157  del  regolamento,
compresi i Consorzi  di  tutela  riconosciuti  autorizzati  ai  sensi
dell'art.  41  della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,   per   la
registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni. 
  3. Le imprese beneficiarie di cui ai commi precedenti  accedono  al
contributo se sono in regola con la normativa vigente in  materia  di
dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento  (CE)  n.  436/09  e
s.m.i. 
  4. Non sono ammessi a contributo investimenti che gia'  beneficiano
di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati  ovvero  che
si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni  mobili
e/o immobili preesistenti che non comportino un  miglioramento  degli
stessi. Parimenti non beneficiano  del  sostegno  le  operazioni  che
beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'art.  45
del regolamento.