Art. 4 Modalita' e termini di trasmissione 1. Per la validita' della comunicazione, le unioni di comuni e le comunita' montane, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 30 settembre 2017, trasmettono la certificazione di cui all'art. 2, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.