IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  il
quale prevede l'elaborazione, in relazione ai vari settori economici,
di appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n.  331  del
1993, che prevede che  gli  studi  di  settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze; 
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146,  concernente
le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre  1998,  che
ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art.  10,  comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti del 5 febbraio 1999, 24  ottobre  2000,  2  agosto  2002,  14
luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo  2009,  4  dicembre  2009,  20
ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012,  17  dicembre  2013,  16
dicembre 2014 e 15 febbraio 2017; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio  2009,  n.  2,
che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli  studi  di
settore; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
novembre  2007,  riguardante  la  classificazione   delle   attivita'
economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con
l'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo
2014, 29 dicembre 2014, 30 marzo 2015, 22  dicembre  2015,  17  marzo
2016, 22 dicembre 2016 e 23 marzo 2017, concernenti l'approvazione di
studi di  settore  e  relative  modifiche  riguardanti  le  attivita'
economiche  delle   manifatture,   dei   servizi,   delle   attivita'
professionali e del commercio; 
  Acquisito il parere della Commissione degli esperti del 7  dicembre
2016 e del 4 aprile 2017; 
 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione della revisione congiunturale speciale  degli  studi  di
                               settore 
 
  1. Per il periodo di imposta 2016 e' approvata, in base all'art.  8
del decreto-legge del 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  la  revisione
congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attivita'
economiche  nel  settore  delle  manifatture,  dei   servizi,   delle
attivita' professionali e del commercio, al fine di tener conto degli
effetti della crisi economica e dei mercati. 
  2. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli  studi
di settore in vigore per il  periodo  di  imposta  2016,  nonche'  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di   coerenza   e   normalita'
economica,   segnalati   dal   programma   informatico   di   ausilio
all'applicazione degli studi  stessi,  sono  determinati  sulla  base
della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1  al  presente
decreto. 
  3. I contribuenti che, per il periodo d'imposta  2016,  dichiarano,
anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare  non
inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione  degli  studi  di
settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto,
non sono assoggettabili, per  tale  annualita',  ad  accertamento  ai
sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.