Art. 7 Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia 1. In considerazione dell'estrema urgenza connessa all'esigenza di garantire la continuita' di culto in quei centri che non hanno alcuna chiesa agibile, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 2. La presente ordinanza e' altresi' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 5 maggio 2017 Il Commissario: Errani Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 992