IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  16,  comma  3,  come   modificato
dall'art. 1, commi 118 e 469, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
che prevede che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, le Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano  assicurano  un  concorso  alla  finanza
pubblica per l'importo complessivo  di  1.575  milioni  di  euro  per
l'anno 2017; 
  Considerato che, fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di
cui al predetto art. 27, il citato art.  16,  comma  3,  prevede  che
l'importo  del  concorso  complessivo  alla  finanza  pubblica  delle
Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  e'  annualmente  accantonato,  a  valere  sulle   quote   di
compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo
sancito tra le medesime autonomie  speciali  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancato accordo  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare  entro  il  15  febbraio  di
ciascun  anno,  in  proporzione  alle  spese  sostenute  per  consumi
intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.  Fino  all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, gli obiettivi del
patto di stabilita' interno delle predette  autonomie  speciali  sono
rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni
di euro annui derivanti dalle predette procedure; 
  Considerato che non e' stato raggiunto l'accordo di cui  al  citato
art. 16, comma 3, per cui si dovra' procedere  all'accantonamento  in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, la Regione Trentino Alto Adige e le
Province Autonome di  Trento  e  Bolzano,  sottoscritto  in  data  15
ottobre 2014, con il quale  e'  stato  recepito  il  contributo  alla
finanza pubblica per  l'anno  2017  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e in termini di indebitamento netto previsto dall'art. 16,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in proporzione  alle
spese per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e  la
Regione Siciliana, sottoscritto in data 9 giugno 2014, l'Accordo  tra
il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  la  Regione  Sardegna,
sottoscritto in data 21 luglio 2014 e il protocollo di intesa tra  lo
Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia,  sottoscritto  in  data  23
ottobre 2014, con i  quali  e'  stato  recepito  il  contributo  alla
finanza pubblica delle citate regioni per l'anno 2017 in  termini  di
indebitamento netto previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, in proporzione alle spese per consumi intermedi
desunte per l'anno 2011 dal SIOPE; 
  Considerato  che,  per  l'anno  2017,  la  Regione   Sardegna,   in
attuazione del comma 10 dell'art. 42 della legge 12  settembre  2014,
n. 133, di recepimento del punto 3 dell'Accordo sottoscritto  con  il
Governo il 21 luglio 2014,  assicura  il  contributo  in  termini  di
indebitamento netto di  cui  al  citato  comma  3  dell'art.  16  del
decreto-legge  n.  95  del  2012,  attraverso  il  conseguimento  del
pareggio di bilancio secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma
466 e seguenti, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (legge  di
bilancio  2017).  Conseguentemente,  alla  medesima  Regione  non  si
applica il limite di spesa di cui al  comma  454  dell'art.  1  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di  patto
di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio; 
  Considerato  che,  per  l'anno  2017,  la  Regione  Siciliana,   in
attuazione del comma 509 dell'art. 1 della legge  11  dicembre  2016,
n.232, di recepimento del punto 1 dell'Accordo  sottoscritto  con  il
Governo in data 20 giugno 2016, assicura il contributo in termini  di
indebitamento netto previsto per l'anno 2017, di cui al citato  comma
3 dell'art. 16 del  decreto-legge  n.  95  del  2012,  attraverso  il
conseguimento di un saldo positivo,  secondo  le  modalita'  definite
dall'art. 1, comma 466 e seguenti, della legge 11 dicembre  2016,  n.
232. Conseguentemente, alla medesima  Regione  non  si  applicano  le
disposizioni in materia di patto di stabilita' interno  in  contrasto
con il citato comma 509 dell'art. 1 della  legge  11  dicembre  2016,
n.232; 
  Considerato che, a  decorrere  dall'anno  2017,  la  Regione  Valle
d'Aosta, in attuazione del comma  484  dell'art.  1  della  legge  11
dicembre  2016,  n.232,  assicura  il  contributo   in   termini   di
indebitamento netto previsto per l'anno 2017, di cui al citato  comma
3 dell'art. 16 del  decreto-legge  n.  95  del  2012,  attraverso  il
conseguimento del pareggio di bilancio secondo le modalita'  previste
dall'art. 1, comma 466 e seguenti, della legge 11 dicembre  2016,  n.
232. Conseguentemente, alla medesima  Regione  non  si  applicano  le
disposizioni in  materia  di  patto  di  stabilita'  interno  di  cui
all'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228; 
  Ritenuta la necessita', pertanto, di procedere  all'emanazione  del
decreto ministeriale per la determinazione del concorso alla  finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare  ed  in  termini  di
indebitamento netto per l'anno 2017 delle Regioni a statuto  speciale
e  delle  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in  attuazione
dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione del concorso alla  finanza  pubblica  a  valere  sulle
  quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna  Regione
  a statuto speciale per l'anno 2017. 
  1. Per l'anno 2017, il concorso alla finanza pubblica in termini di
saldo netto da finanziare di ciascuna regione a  statuto  speciale  e
Provincia autonoma, previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, e' fissato negli importi di cui alla tabella 1,
facente parte integrante del  presente  decreto.  Tali  importi  sono
determinati in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. 
  2. Per l'anno 2017, il concorso alla finanza pubblica in termini di
indebitamento netto  delle  suddette  Regioni  e  Province  autonome,
escluse le  Regioni  Sardegna,  Sicilia  e  Valle  d'Aosta,  previsto
dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  e'
rideterminato tenendo conto degli importi di cui al comma 1. 
  3. Per la Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 42,  comma  10,  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonche' per le Regioni Valle
d'Aosta e Sicilia ai sensi, rispettivamente,  dei  commi  484  e  509
dell'art. 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  l'importo  del
concorso alla finanza pubblica in termini di indebitamento netto  per
l'anno 2017, di cui alla tabella 1 allegata al presente  decreto,  e'
indicato convenzionalmente al  solo  fine  di  rendere  esaustivo  il
quadro di riparto del concorso previsto dall'art. 16,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra tutte le autonomie speciali. 
  4. Quanto previsto dai commi 1 e 2 opera fino all'emanazione  delle
norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 maggio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan