Art. 10 
 
                        Recuperi e penalita' 
 
  1. L'aiuto e' versato solo dopo la verifica che l'intera superficie
oggetto della domanda sia  stata  realizzata.  Tuttavia,  in  base  a
quanto disposto all'art. 49 del regolamento delegato ed al  comma  10
dell'art. 8 del presente decreto, nel caso sia richiesto un  anticipo
lo  stesso  e'  erogato  nella  misura  massima  dell'80%, prima  che
l'operazione di ristrutturazione venga realizzata. 
  2. Per usufruire legittimamente dell'aiuto  e'  necessario  che  il
beneficiario abbia ristrutturato l'intera  superficie  oggetto  della
domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di  approvazione
di modifiche al progetto iniziale. Nei casi in cui gli interventi non
vengano realizzati sulla superficie totale  per  la  quale  e'  stato
chiesto il sostegno,  viene  versato  l'importo  corrispondente  alla
parte dell'operazione realizzata  o,  nel  caso  di  anticipi,  viene
recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata. 
  3. In base a quanto disposto all'art.  54,  paragrafo  4,  IV  e  V
capoverso  del  regolamento  delegato,  se  la  differenza   tra   la
superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata: 
    a) non supera il 20%, il sostegno e' calcolato sulla  base  della
superficie effettivamente realizzata; 
    b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto e' erogato
sulla base della superficie effettivamente realizzata e  ridotta  del
doppio della differenza; 
    c) supera il 50%, non e' concesso  alcun  sostegno  per  l'intera
operazione. 
  4. In  caso  di  pagamento  anticipato  se  la  differenza  tra  la
superficie realizzata e quella oggetto  della  domanda  approvata  e'
superiore  al  50%,  gli   OP   procedono   all'incameramento   della
fidejussione  secondo  le  modalita'  stabilite   all'art.   23   del
regolamento delegato  907/2014  e  all'art.  55  del  regolamento  di
esecuzione 908/2014. 
  5. Il beneficiario,  che  ricade  nelle  fattispecie  indicate  nel
precedente comma 3, lettera c), non accede, altresi', alla misura  di
sostegno della ristrutturazione e riconversione dei  vigneti  per  un
periodo di anni 3 successivi a quello in cui e' stata riscontrata  la
mancata realizzazione, o nei tre  anni  successivi  la  scadenza  dei
termini per la presentazione della domanda di aiuto. 
  6.  La  stessa  penalita',  di  cui  al  comma  5,  si  applica  ai
beneficiari, che non presentano la domanda  di  pagamento  dell'aiuto
entro i termini stabiliti.