Art. 10 Recuperi e penalita' 1. L'aiuto e' versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'art. 49 del regolamento delegato ed al comma 10 dell'art. 8 del presente decreto, nel caso sia richiesto un anticipo lo stesso e' erogato nella misura massima dell'80%, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata. 2. Per usufruire legittimamente dell'aiuto e' necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di approvazione di modifiche al progetto iniziale. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale e' stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata. 3. In base a quanto disposto all'art. 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata: a) non supera il 20%, il sostegno e' calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata; b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto e' erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza; c) supera il 50%, non e' concesso alcun sostegno per l'intera operazione. 4. In caso di pagamento anticipato se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata e' superiore al 50%, gli OP procedono all'incameramento della fidejussione secondo le modalita' stabilite all'art. 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'art. 55 del regolamento di esecuzione 908/2014. 5. Il beneficiario, che ricade nelle fattispecie indicate nel precedente comma 3, lettera c), non accede, altresi', alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi a quello in cui e' stata riscontrata la mancata realizzazione, o nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto. 6. La stessa penalita', di cui al comma 5, si applica ai beneficiari, che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.