Art. 11 
 
          Controlli e misure per l'attuazione del programma 
 
  1. I controlli sono effettuati dall'OP sulla base  delle  modalita'
definite da Agea, che stabilisce, altresi', i criteri necessari  agli
OP per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti. 
  2. Gli OP comunicano ad Agea: 
    a) entro il 15 settembre di ogni anno, la somma complessiva degli
aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle ammissibili; 
    b)  entro  il  20  novembre   di   ogni   anno   le   azioni   di
ristrutturazione e riconversione effettuate nel precedente  esercizio
finanziario. 
  3. Entrambe le comunicazioni sono  trasmesse,  contestualmente,  da
Agea al Ministero ed alle regioni. 
  4. L'Agea comunica alla Commissione europea, entro il 1°  marzo  di
ogni  anno,  gli  elementi  previsti  nel  precitato   allegato   del
regolamento di esecuzione. 
  5. Il decreto ministeriale  20  dicembre  2013,  n.  15938,  ed  il
decreto ministeriale 21 ottobre 2015, n. 5701, sono  abrogati.  Essi,
tuttavia, continuano ad  applicarsi  alle  domande  presentate  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo  per
la registrazione ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2017 
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