Art. 11 Controlli e misure per l'attuazione del programma 1. I controlli sono effettuati dall'OP sulla base delle modalita' definite da Agea, che stabilisce, altresi', i criteri necessari agli OP per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti. 2. Gli OP comunicano ad Agea: a) entro il 15 settembre di ogni anno, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle ammissibili; b) entro il 20 novembre di ogni anno le azioni di ristrutturazione e riconversione effettuate nel precedente esercizio finanziario. 3. Entrambe le comunicazioni sono trasmesse, contestualmente, da Agea al Ministero ed alle regioni. 4. L'Agea comunica alla Commissione europea, entro il 1° marzo di ogni anno, gli elementi previsti nel precitato allegato del regolamento di esecuzione. 5. Il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15938, ed il decreto ministeriale 21 ottobre 2015, n. 5701, sono abrogati. Essi, tuttavia, continuano ad applicarsi alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2017 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 292