Art. 2 Disposizioni generali 1. In applicazione dell'art. 46 del regolamento, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione, con il presente decreto vengono stabilite le modalita' e le condizioni per l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018. 2. Le regioni adottano proprie determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti: a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento; b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica; c) l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui al successivo art. 3, comma 2; d) l'indicazione delle varieta', delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro; e) la superficie minima oggetto dell'intervento; f) le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui al successivo art. 5; g) il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non puo' superare i 3 anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto, e, comunque, non puo' essere superiore alla validita' dell'autorizzazione al reimpianto; h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformita' all'art. 44 del regolamento di esecuzione; i) il limite massimo di contributo ammesso nel limite previsto all'art. 8, comma 3, lettera a); j) le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'art. 53 del regolamento delegato. 3. Le determinazioni di cui al comma 2 devono essere motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni di cui alle lettere da a) a i) sono trasmesse tempestivamente dalle regioni al Ministero e ad Agea, secondo gli schemi riportati negli allegati I e II del presente decreto. 4. In attuazione dell'art. 16 del regolamento delegato le regioni, se del caso, individuano con proprio provvedimento i criteri di priorita' facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalita' di applicazione. Tali criteri sono riportati nell'allegato I del PNS trasmesso alla Commissione europea entro il 1° marzo 2017, si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PNS e sono oggettivi e non discriminatori. 5. Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito all'art. 43 del regolamento delegato e all'art. 27 del regolamento di esecuzione, la demarcazione con altri strumenti finanziari e' quella individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'allegato II del presente decreto. Tale demarcazione, nonche' il relativo sistema di controllo, e' altresi' inserita nel PNS nazionale comunicato alla Commissione europea entro il 1° marzo 2017.