Art. 2 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. In applicazione dell'art. 46 del regolamento, degli articoli  12
e seguenti del regolamento delegato e degli articoli 7 e seguenti del
regolamento di esecuzione, con il presente decreto vengono  stabilite
le modalita' e le condizioni per l'applicazione  della  misura  della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna
vitivinicola 2017/2018. 
  2. Le regioni adottano  proprie  determinazioni  per  applicare  la
misura  della  riconversione  e  ristrutturazione  dei  vigneti   ivi
comprese quelle inerenti: 
    a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento; 
    b)  la  limitazione  dell'intervento  alle  zone  delimitate  dai
disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine  o  ad
indicazione geografica; 
    c) l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti  legittimati,
di cui al successivo art. 3, comma 2; 
    d) l'indicazione delle varieta', delle forme di allevamento e del
numero di ceppi per ettaro; 
    e) la superficie minima oggetto dell'intervento; 
    f) le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle  di  cui  al
successivo art. 5; 
    g) il periodo  entro  il  quale  le  azioni  di  riconversione  e
ristrutturazione devono essere realizzate, che non puo' superare i  3
anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto, e,  comunque,
non puo'  essere  superiore  alla  validita'  dell'autorizzazione  al
reimpianto; 
    h)  la  concessione  del  contributo  attraverso   il   pagamento
anticipato, prima della  conclusione  dei  lavori,  o  a  collaudo  a
seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla  superficie
effettivamente realizzata, in conformita' all'art. 44 del regolamento
di esecuzione; 
    i) il limite massimo di contributo ammesso  nel  limite  previsto
all'art. 8, comma 3, lettera a); 
    j) le modifiche ai progetti  approvati  secondo  quanto  previsto
all'art. 53 del regolamento delegato. 
  3. Le determinazioni di cui al comma 2  devono  essere  motivate  e
basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni  di
cui alle lettere da a) a  i)  sono  trasmesse  tempestivamente  dalle
regioni al Ministero e ad Agea, secondo gli  schemi  riportati  negli
allegati I e II del presente decreto. 
  4. In attuazione dell'art. 16 del regolamento delegato le  regioni,
se del caso, individuano  con  proprio  provvedimento  i  criteri  di
priorita'  facoltativi  da  applicare  alle  domande,   la   relativa
ponderazione e  le  modalita'  di  applicazione.  Tali  criteri  sono
riportati nell'allegato I del PNS trasmesso alla Commissione  europea
entro il 1° marzo 2017, si fondano sulla strategia e sugli  obiettivi
specifici fissati nel PNS e sono oggettivi e non discriminatori. 
  5. Al fine di assicurare il rispetto di quanto  stabilito  all'art.
43  del  regolamento  delegato  e  all'art.  27  del  regolamento  di
esecuzione, la demarcazione con altri strumenti finanziari e'  quella
individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola
di cui all'allegato  II  del  presente  decreto.  Tale  demarcazione,
nonche' il relativo sistema di controllo, e'  altresi'  inserita  nel
PNS nazionale comunicato alla Commissione europea entro il  1°  marzo
2017.