Art. 3 Beneficiari 1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino beneficiano del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella normativa comunitaria citata. Beneficiano, altresi', del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del regolamento. 2. Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori agricoli singoli e associati; b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'art. 157 del regolamento; c) le cooperative agricole; d) le societa' di persone e di capitali esercitanti attivita' agricola; e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. 3. Gli aiuti sono erogati dall'OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo. 4. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, allega alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.