Art. 3 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Le persone  fisiche  o  giuridiche  che  conducono  vigneti  con
varieta'  di  uve   da   vino   beneficiano   del   premio   per   la
ristrutturazione  e  la  riconversione  dei  vigneti  previsto  nella
normativa  comunitaria  citata.  Beneficiano,  altresi',  del  premio
coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide,
ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art.
64 del regolamento. 
  2. Rientrano tra i  beneficiari  di  cui  al  comma  1  i  seguenti
soggetti: 
    a) gli imprenditori agricoli singoli e associati; 
    b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli  riconosciuti  ai
sensi dell'art. 157 del regolamento; 
    c) le cooperative agricole; 
    d) le societa' di persone e  di  capitali  esercitanti  attivita'
agricola; 
    e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'art.  41  della
legge 12 dicembre 2016, n. 238. 
  3.  Gli  aiuti  sono  erogati  dall'OP  direttamente   al   singolo
beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le  norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia  di  potenziale
viticolo. 
  4. Il conduttore non proprietario della superficie vitata,  per  la
quale presenta la domanda di premio, allega alla domanda il  consenso
alla misura sottoscritto dal proprietario.