Art. 4 Presentazione delle domande e procedura di selezione 1. La domanda di aiuto e' presentata all'OP entro il 30 giugno di ogni anno secondo modalita' stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalita' afferiscono, altresi', alla garanzia dell'apertura del sistema informatico per consentire la presentazione delle domande in congruo anticipo rispetto alla citata data ultima del 30 giugno. 2. In conformita' all'art. 13 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUAA nonche' i seguenti criteri di ammissibilita': a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione; b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. 3. Le regioni esaminano le domande sulla base dei criteri di ammissibilita' di cui al precedente comma 2 ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le regioni effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato. 4. Le regioni che applicano quanto previsto al comma 4 dell'art. 2 del presente decreto, dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilita' indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorita' individuati. 5. Se a seguito dell'istruttoria di cui al comma 4, le domande risultate ammissibili superino la disponibilita' finanziaria assegnata ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parita' di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente piu' giovane e, in caso di societa', l'eta' del rappresentante legale. 6. Con successiva circolare, emanata da Agea, sentite le regioni, vengono individuate le modalita' per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere a) e b) del comma 2, nonche' le altre modalita' applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalita'.