Art. 4 
 
        Presentazione delle domande e procedura di selezione 
 
  1. La domanda di aiuto e' presentata all'OP entro il 30  giugno  di
ogni anno  secondo  modalita'  stabilite  da  Agea  d'intesa  con  le
regioni;  dette  modalita'  afferiscono,  altresi',   alla   garanzia
dell'apertura del sistema informatico per consentire la presentazione
delle domande in congruo anticipo rispetto alla  citata  data  ultima
del 30 giugno. 
  2. In conformita' all'art. 13 del regolamento delegato, la  domanda
contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente  ed  il
CUAA nonche' i seguenti criteri di ammissibilita': 
    a)  la  descrizione  dettagliata  delle  azioni  proposte  e   la
tempistica per la loro realizzazione; 
    b) le azioni da realizzare in ogni  esercizio  finanziario  e  la
superficie interessata da ciascuna operazione. 
  3. Le regioni esaminano  le  domande  sulla  base  dei  criteri  di
ammissibilita'  di  cui  al  precedente  comma  2   ed   eleggono   a
finanziamento le  domande  risultate  ammissibili.  Se  il  budget  a
disposizione  per  la  misura  non  dovesse  essere   sufficiente   a
soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il  criterio  del
primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le regioni effettuano la
scelta con proprio provvedimento motivato. 
  4. Le regioni che applicano quanto previsto al comma 4 dell'art.  2
del presente decreto, dopo aver esaminato le domande sulla  base  dei
criteri  di  ammissibilita'   indicati   al   precedente   comma   2,
attribuiscono alle stesse i punteggi sulla  base  della  ponderazione
assegnata ai criteri di priorita' individuati. 
  5. Se a seguito dell'istruttoria di cui  al  comma  4,  le  domande
risultate  ammissibili   superino   la   disponibilita'   finanziaria
assegnata ad ogni  regione,  sono  ammesse  al  contributo  tutte  le
domande fino ad esaurimento del  budget  disponibile.  A  parita'  di
punteggio viene adottato il criterio del richiedente  anagraficamente
piu' giovane e,  in  caso  di  societa',  l'eta'  del  rappresentante
legale. 
  6. Con successiva circolare, emanata da Agea, sentite  le  regioni,
vengono individuate le modalita' per garantire il rispetto di  quanto
riportato nelle lettere a)  e  b)  del  comma  2,  nonche'  le  altre
modalita' applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di
controllo, di autorizzazione ai pagamenti  e  di  applicazione  delle
penalita'.