Art. 6 
 
                         Modalita' tecniche 
 
  1. Le varieta' di uve da vino utilizzate nelle azioni  sono  quelle
comprese tra le varieta'  riconosciute  idonee  alla  coltivazione  e
classificate dalle regioni in conformita' all'accordo tra il Ministro
delle politiche agricole e forestali  e  le  regioni  e  le  province
autonome del 25 luglio 2002. 
  2. Il  materiale  vivaistico  da  utilizzare  nelle  operazioni  di
riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto
della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione
del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.