Art. 7 Superficie minima 1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario e' di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, e' di 0,3 ettari. 2. Le regioni possono derogare ai predetti limiti, con la determinazione, di cui all'art. 2, comma 2.