Art. 7 
 
                          Superficie minima 
 
  1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione  e
di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento  comunitario
e'  di  0,5  ettari.  La  superficie  minima,  per  le  aziende   che
partecipano a un progetto  collettivo  o  che  hanno  una  superficie
vitata inferiore o uguale ad un ettaro, e' di 0,3 ettari. 
  2.  Le  regioni  possono  derogare  ai  predetti  limiti,  con   la
determinazione, di cui all'art. 2, comma 2.