Art. 8 Definizione del sostegno 1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti puo' essere erogato nelle forme seguenti: a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura; b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. 2. La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a) del comma 1, puo' ammontare fino al 100% della perdita e non puo' comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha. Essa e' calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni. Non e' riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione e' realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto. 3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b) del comma 1, e' erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate, in una delle seguenti forme: a) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha; b) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate secondo le modalita' stabilite all'art. 24 del regolamento di esecuzione, e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, tenendo presente quanto disposto dell'art. 44 del regolamento delegato e dell'art. 24 del regolamento di esecuzione. 4. Le regioni stabiliscono la modalita' di erogazione dell'aiuto e la comunicano al Ministero. Esse sono responsabili per eventuali difformita' rispetto a quanto stabilito all'art. 46, comma 6, del regolamento, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo. 5. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le regioni possono elevare gli importi di cui al precedente comma 3, fino al raggiungimento dell'importo medio di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, sia che il pagamento avvenga sulla base delle tabelle standard dei costi unitari che sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Tali zone sono individuate dalle regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri: a) pendenza del terreno superiore a 30%; b) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano; c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; d) viticoltura delle piccole isole. 6. I soggetti che beneficiano dell'aiuto di cui al comma precedente, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il piu' rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto. 7. Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualita' successiva. 8. Le azioni ammesse sono riportate all'allegato II, parte integrante del presente decreto, e si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe azioni contenute nei Programmi di sviluppo rurale. 9. Il sostegno e' pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformita' all'art. 44 del regolamento di esecuzione, secondo la tempistica definita con circolare di AGEA e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa, secondo quanto stabilito all'art. 25 del medesimo regolamento di esecuzione. 10. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non puo' superare l'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. 11. La dotazione nazionale per il finanziamento della misura e' garantita dal regolamento fino all'esercizio finanziario 2019/2020.