Art. 8 
 
                      Definizione del sostegno 
 
  1. Il sostegno  alla  ristrutturazione  e  alla  riconversione  dei
vigneti puo' essere erogato nelle forme seguenti: 
    a)  compensazione  ai  produttori  per  le  perdite  di   reddito
conseguenti all'esecuzione della misura; 
    b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. 
  2. La compensazione delle perdite di reddito, di cui  alla  lettera
a) del comma 1, puo' ammontare fino al 100% della perdita e non  puo'
comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000  €/Ha.  Essa
e' calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale
8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63  del
17 marzo 2010, e successive modificazioni. 
  Non e' riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite
di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto  non
provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e  riconversione,  o
l'azione e' realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto. 
  3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e  di  riconversione,
di cui alla lettera b) del comma 1, e' erogato nel  limite  del  50%,
elevato al 75% nelle regioni classificate come  meno  sviluppate,  in
una delle seguenti forme: 
    a) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e  nel  rispetto
dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo  massimo
di 16.000 €/Ha; 
    b) sulla base di tabelle standard dei  costi  unitari,  elaborate
secondo  le  modalita'  stabilite  all'art.  24  del  regolamento  di
esecuzione, e, comunque, con riferimento  ad  un  importo  medio  per
ettaro fissato,  sulla  base  di  analisi  dei  costi  effettuate  da
istituti di settore a livello nazionale, in 13.500  €/Ha,  elevato  a
15.000 €/Ha nelle regioni classificate come regioni meno  sviluppate,
tenendo  presente  quanto  disposto  dell'art.  44  del   regolamento
delegato e dell'art. 24 del regolamento di esecuzione. 
  4. Le regioni stabiliscono la modalita' di erogazione dell'aiuto  e
la comunicano al Ministero.  Esse  sono  responsabili  per  eventuali
difformita' rispetto a quanto stabilito all'art.  46,  comma  6,  del
regolamento, riscontrate dagli auditors comunitari  nel  corso  delle
prescritte visite di controllo. 
  5. Al fine di sostenere la viticoltura  in  zone  ad  alta  valenza
ambientale e paesaggistica le regioni possono elevare gli importi  di
cui al precedente comma 3, fino al raggiungimento dell'importo  medio
di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle regioni classificate come
regioni meno sviluppate, sia che  il  pagamento  avvenga  sulla  base
delle tabelle standard dei costi unitari che  sulla  base  dei  costi
effettivamente sostenuti. 
  Tali zone sono individuate dalle regioni con  propri  provvedimenti
ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri: 
    a) pendenza del terreno superiore a 30%; 
    b) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m.,  ad  esclusione  dei
vigneti situati su altipiano; 
    c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; 
    d) viticoltura delle piccole isole. 
  6.  I  soggetti  che  beneficiano  dell'aiuto  di  cui   al   comma
precedente,  si  impegnano  ad  eseguire  eventuali  modifiche  degli
elementi  caratterizzanti  il  paesaggio  viticolo,  nel  modo   meno
invasivo e il piu' rispettoso possibile della tradizione locale,  con
la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto. 
  7. Le spese eleggibili a finanziamento sono  quelle  sostenute  nel
periodo successivo alla data di presentazione della domanda di  aiuto
e, comunque, non oltre il  termine  stabilito  per  la  realizzazione
degli interventi. Qualora la domanda  non  risulti  finanziabile,  le
eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico  e
non sono imputabili al progetto che  dovesse  venir  ripresentato  ed
ammesso a finanziamento nell'annualita' successiva. 
  8.  Le  azioni  ammesse  sono  riportate  all'allegato  II,   parte
integrante del presente decreto, e  si  applicano  indistintamente  a
tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe azioni
contenute nei Programmi di sviluppo rurale. 
  9. Il sostegno  e'  pagato  in  relazione  alla  superficie  vitata
definita in conformita' all'art. 44 del  regolamento  di  esecuzione,
secondo la tempistica definita con circolare  di  AGEA  e,  comunque,
entro 12 mesi dalla presentazione da parte del  beneficiario  di  una
domanda di  pagamento  finale,  valida  e  completa,  secondo  quanto
stabilito all'art. 25 del medesimo regolamento di esecuzione. 
  10.  I  beneficiari  possono  chiedere  il   pagamento   anticipato
dell'aiuto per un importo che non puo' superare l'80% del  contributo
ammesso; il restante  20%  viene  erogato  dopo  l'effettuazione  del
collaudo.  L'erogazione  dell'anticipazione   e'   subordinata   alla
costituzione  di  una  fidejussione   pari   al   110%   del   valore
dell'anticipo. 
  11. La dotazione nazionale per il  finanziamento  della  misura  e'
garantita dal regolamento fino all'esercizio finanziario 2019/2020.