Art. 9 
 
                 Reimpianto per motivi fitosanitari 
 
  1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento e
dell'art. 15  del  regolamento  delegato,  con  il  presente  decreto
vengono, altresi', stabilite le modalita' applicative del  reimpianto
per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito  di
un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato  dall'Autorita'
competente. 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' trasmesso, contestualmente
alla sua adozione, agli uffici competenti  per  l'accoglimento  delle
domande  della  ristrutturazione  e  riconversione  vigneti   e   per
conoscenza al Ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi: 
    a) l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di
estirpazione obbligatoria; 
    b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che  hanno  colpito
la  superficie  vitata  oggetto  del  provvedimento  di  estirpazione
obbligatoria, tra  quelli  indicati  all'allegato  III  del  presente
decreto; 
    c) la localizzazione  della  o  delle  superfici  vitate  colpite
dall'infestazione   oggetto   del   provvedimento   di   estirpazione
obbligatoria; 
    d)  l'indicazione  dell'esatta  superficie  vitata,  espressa  in
ettari, interessata dal provvedimento; 
    e)  i   termini   entro   i   quali   effettuare   l'estirpazione
obbligatoria. 
  La documentazione attestante le infestazioni e'  conservata  presso
le  regioni  e  tenuta  a  disposizione  dei   competenti   organismi
comunitari e nazionali. 
  L'allegato  III  e'  modificato  dal  Ministero  con  provvedimento
adottato sentite le regioni. 
  3. Per il finanziamento del reimpianto per motivi  fitosanitari  e'
assegnata  la  percentuale  massima  del  15%  dei  fondi   assegnati
annualmente  alla  regione   per   la   misura   ristrutturazione   e
riconversione dei vigneti.  Qualora  non  utilizzati,  i  fondi  sono
destinati  prioritariamente  al   finanziamento   delle   azioni   di
ristrutturazione  e  riconversione   dei   vigneti.   Le   spese   di
estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per le perdite di
reddito non costituiscono una spesa ammissibile. 
  4. Il reimpianto e' effettuato con le medesime varieta' di  uve  da
vino estirpate  o  con  varieta'  diverse  purche'  comprese  tra  le
varieta' riconosciute idonee alla coltivazione e  classificate  dalle
regioni in conformita' all'accordo tra il  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali e le regioni  e  le  province  autonome  del  25
luglio 2002 ed avviene entro i termini prescritti dall'art. 2,  comma
2, lettera g), del presente decreto. 
  5. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore  presenta  la  domanda
all'OP, secondo i termini e le modalita' indicati all'art. 4 comma  1
del  presente  decreto.  Alla   domanda   e'   allegata   copia   del
provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo. 
  6. Ai fini di una corretta applicazione della misura l'OP verifica: 
    a) l'esecuzione della  prescrizione  del  Servizio  fitosanitario
regionale   competente   per   territorio   recante   l'obbligo    di
estirpazione; 
    b) l'effettuazione del reimpianto  secondo  quanto  stabilito  al
comma 4; 
    c) il possesso dei giustificativi  di  spesa  relativi  ai  costi
sostenuti, con il  dettaglio  dell'eventuale  esecuzione  dei  lavori
effettuati in economia. 
  Per  quanto  non  espressamente  riportato  nel  presente  articolo
valgono le disposizioni del presente decreto.