Art. 9 Reimpianto per motivi fitosanitari 1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento e dell'art. 15 del regolamento delegato, con il presente decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorita' competente. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' trasmesso, contestualmente alla sua adozione, agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi: a) l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria; b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III del presente decreto; c) la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria; d) l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento; e) i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria. La documentazione attestante le infestazioni e' conservata presso le regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali. L'allegato III e' modificato dal Ministero con provvedimento adottato sentite le regioni. 3. Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari e' assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla regione per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati prioritariamente al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile. 4. Il reimpianto e' effettuato con le medesime varieta' di uve da vino estirpate o con varieta' diverse purche' comprese tra le varieta' riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle regioni in conformita' all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002 ed avviene entro i termini prescritti dall'art. 2, comma 2, lettera g), del presente decreto. 5. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'OP, secondo i termini e le modalita' indicati all'art. 4 comma 1 del presente decreto. Alla domanda e' allegata copia del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo. 6. Ai fini di una corretta applicazione della misura l'OP verifica: a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione; b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito al comma 4; c) il possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, con il dettaglio dell'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo valgono le disposizioni del presente decreto.