IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come modificato con delibera dell'Assemblea di Borsa Italiana del 10 giugno 2014 e approvato dalla Consob con delibera n. 18973 del 16 luglio 2014; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11 maggio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 44.303 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22 maggio 2017 e scadenza 22 maggio 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito «FOI ex tabacchi») pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.; Considerata l'opportunita' di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Banca IMI S.p.A. e alla UniCredit S.p.A. nello svolgimento delle operazioni medesime, le predette banche saranno coadiuvate dalla Banca Akros S.p.A. e dalla Banca Sella Holding S.p.A.; Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'«Information Memorandum» del 12 maggio 2017; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, e' disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche: importo minimo: 1.000 milioni di euro; decorrenza: 22 maggio 2017; scadenza: 22 maggio 2023; interessi: indicizzati all'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralita' posticipate il 22 maggio ed il 22 novembre di ogni anno di durata del prestito; importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale saranno pagati in due semestralita' posticipate il 22 novembre ed il 22 maggio di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre; tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 18 maggio 2017 con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore allo 0,45%; prezzo di emissione: 100%; taglio unitario: 1.000 euro; regolamento: 22 maggio 2017. Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato A). Il capitale nominale verra' rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato. Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei «BTP Italia» in conformita' e secondo le modalita' descritte nell'«Information Memorandum» del 12 maggio 2017. Il periodo di collocamento sara' suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2017 salvo chiusura anticipata («Prima Fase»), e l'altra il 18 maggio 2017 («Seconda Fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima Fase, le categorie di investitori ammessi a partecipare sono: persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), le societa' di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafoglio di investimento per conto delle categorie definite sopra, oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e societa' fiduciarie che partecipano alla Prima Fase per conto di soggetti ammessi a questa stessa Prima Fase, come individuati alla sezione «Distribuzione e Mercato secondario» del citato «Information Memorandum» del 12 maggio 2017. Nella Seconda Fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla Prima Fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso «Information Memorandum». L'emissione verra' perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sara' accertato il quantitativo dei titoli emessi e verra' fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento. A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la Prima Fase del periodo di collocamento, dotati dei requisiti richiesti per la partecipazione e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza, sara' corrisposto un «premio di fedelta'» pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.