IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  108152  del  22  dicembre  2016,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2017 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del
Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE», e
successive modificazioni ed integrazioni, ed  in  particolare  l'art.
17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che  le  disposizioni  del
codice stesso non  si  applicano  ai  contratti  concernenti  servizi
finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita  ed  al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento dei mercati organizzati  e  gestiti  da  Borsa
Italiana S.p.A. del  28  giugno  2011,  approvato  dalla  Consob  con
delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come  modificato  con  delibera
dell'Assemblea di Borsa Italiana del 10 giugno 2014 e approvato dalla
Consob con delibera n. 18973 del 16 luglio 2014; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96717  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  294
del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione
collettiva (CACs) nei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  3088  del  15  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17  gennaio  2015,
recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei
titoli di Stato; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui e' stato stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno  stesso,
cosi' come modificato dal decreto-legge 23  dicembre  2016,  n.  237,
convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15; 
  Considerato che l'importo delle emissioni  disposte  a  tutto  l'11
maggio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 44.303 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Ritenuto  opportuno  disporre  un'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali indicizzati  all'inflazione  italiana,  con  godimento  22
maggio 2017 e scadenza 22 maggio 2023, indicizzati,  nel  capitale  e
negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale  dei  prezzi  al
consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di
seguito «FOI ex tabacchi») pubblicato dall'ISTAT, da offrire  tramite
il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, gestito  dalla  Borsa
Italiana S.p.A.; 
  Considerata l'opportunita' di affidare la gestione  della  raccolta
delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Banca IMI  S.p.A.  e
alla UniCredit S.p.A. nello svolgimento delle operazioni medesime, le
predette banche saranno coadiuvate dalla Banca Akros S.p.A.  e  dalla
Banca Sella Holding S.p.A.; 
  Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in
conformita' all'«Information Memorandum» del 12 maggio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, e' disposta un'emissione
di buoni del Tesoro  poliennali  indicizzati  all'Indice  «FOI  senza
tabacchi» (di seguito: «BTP Italia»), di cui alle  premesse,  con  le
seguenti caratteristiche: 
    importo minimo: 1.000 milioni di euro; 
    decorrenza: 22 maggio 2017; 
    scadenza: 22 maggio 2023; 
    interessi:  indicizzati   all'andamento   dell'indice   «FOI   ex
tabacchi» secondo le disposizioni di  cui  all'art.  4  del  presente
decreto, e pagabili in due semestralita' posticipate il 22 maggio  ed
il 22 novembre di ogni anno di durata del prestito; 
    importi della rivalutazione del capitale:  calcolati  sulla  base
dell'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le  disposizioni
di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di  rivalutazione
del capitale saranno pagati in due semestralita'  posticipate  il  22
novembre ed il 22 maggio di ogni anno di durata del prestito, per  la
parte maturata in ciascun semestre; 
    tasso cedolare reale annuo: da determinarsi,  in  relazione  alle
condizioni di mercato del giorno 18 maggio 2017 con il decreto di cui
in seguito, e comunque in misura non inferiore allo 0,45%; 
    prezzo di emissione: 100%; 
    taglio unitario: 1.000 euro; 
    regolamento: 22 maggio 2017. 
  Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle
premesse, i predetti titoli sono soggetti  alle  clausole  di  azione
collettiva di cui ai «Termini  comuni  di  riferimento»  allegati  al
decreto medesimo (Allegato A). 
  Il capitale nominale verra'  rimborsato  in  unica  soluzione  alla
scadenza, al valore nominale non rivalutato. 
  Il Ministero dell'economia e delle finanze  procedera'  all'offerta
dei «BTP Italia» in conformita'  e  secondo  le  modalita'  descritte
nell'«Information Memorandum» del 12 maggio 2017. 
  Il periodo di collocamento sara' suddiviso in  due  separate  fasi,
una nei giorni 15, 16 e 17  maggio  2017  salvo  chiusura  anticipata
(«Prima Fase»), e l'altra il 18 maggio 2017  («Seconda  Fase»),  alle
quali saranno ammessi a  partecipare  due  distinti  e  complementari
gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima Fase, le categorie di
investitori ammessi a  partecipare  sono:  persone  fisiche  comunque
classificate  e  altri  soggetti  al  dettaglio  (con  esclusione  di
controparti qualificate  e  clienti  professionali  di  diritto),  le
societa' di gestione autorizzate alla  prestazione  del  servizio  di
gestione su base individuale di portafoglio di investimento per conto
delle categorie definite sopra, oltre a intermediari che prestano  un
servizio di gestione di portafogli individuali e societa'  fiduciarie
che partecipano alla Prima Fase  per  conto  di  soggetti  ammessi  a
questa   stessa   Prima   Fase,   come   individuati   alla   sezione
«Distribuzione  e  Mercato  secondario»   del   citato   «Information
Memorandum»  del  12  maggio  2017.  Nella  Seconda   Fase   potranno
partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla  Prima  Fase  di
distribuzione, come individuati alla medesima  sezione  dello  stesso
«Information Memorandum». 
  L'emissione verra' perfezionata con successivo decreto, da emanarsi
al termine del periodo di collocamento, con il quale sara'  accertato
il quantitativo dei titoli emessi e  verra'  fissata  la  misura  del
tasso cedolare reale annuo, sulla  base  dell'andamento  del  mercato
alla chiusura del medesimo periodo di collocamento. 
  A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la Prima  Fase
del periodo di collocamento, dotati dei requisiti  richiesti  per  la
partecipazione e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data
di scadenza, sara' corrisposto un  «premio  di  fedelta'»  pari  allo
0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.