Art. 2 
 
                Controlli e revoca del riconoscimento 
 
  1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del  presente  decreto
e,  successivamente,  con  cadenza  triennale,  il  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali procede alla  verifica  del
mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come  organizzazione
interprofessionale. 
  2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento
e' affidata al Ministero che la effettua sia mediante  l'acquisizione
di  documenti  e  dati   inerenti   l'attivita'   dell'organizzazione
interprofessionale, anche su base informatica, sia mediante controlli
presso la sede dell'organizzazione. 
  3. L'organizzazione interprofessionale «OI  Pomodoro  da  Industria
Nord Italia», in caso di modifiche  dello  statuto,  della  struttura
organizzativa e di variazioni della base sociale e'  tenuta  a  darne
tempestiva comunicazione al Ministero che  verifica  il  mantenimento
dei requisiti previsti. 
  4.  Il  Ministero  procede,  previa  diffida,   alla   revoca   del
riconoscimento, nei seguenti casi: 
    a)  perdita  di  uno   o   piu'   requisiti   previsti   per   il
riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione
interprofessionale del settore ortofrutticolo  piu'  rappresentativa,
ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015; 
    b) mancata trasmissione della  documentazione  richiesta  per  la
verifica del mantenimento  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
europea; 
    c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli  accordi,
decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 210, paragrafo 4  del
regolamento (UE) 1308/2013; 
    d) infrazioni gravi delle norme statutarie; 
    e) irregolarita' gravi che  impediscono  il  conseguimento  delle
attivita' istitutive; 
    f) inosservanza dell'obbligo di  notifica  al  Ministero  per  il
necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi,  decisioni
e pratiche concordate con  riferimento  all'art.  210,  paragrafo  2,
lettera a) del regolamento (UE) 1308/2013. 
  5. Il provvedimento di revoca e' comunicato alla Commissione  UE  e
alle Regioni e Province autonome di Trento e  Bolzano,  e  pubblicato
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.