Art. 2 
 
Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore  degli
Enti territoriali solo in termini di saldo  netto  da  finanziare  di
                         spettanza regionale 
 
  1. Una quota  del  Fondo  da  ripartire  per  il  finanziamento  di
interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di  saldo
netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, pari a 1.706.603.614,38 euro,  e'  attribuita,
per l'anno 2017, alle Regioni a statuto ordinario,  quale  contributo
destinato alla  riduzione  del  debito.  Il  contributo  spettante  a
ciascuna Regione a statuto ordinario, come riportato nella tabella  A
allegata al  presente  decreto,  e'  determinato  in  proporzione  al
contributo di cui alla  tabella  1  allegata  all'intesa  sancita  in
Conferenza Stato - Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016. 
  2. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue un valore positivo
del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232 in misura pari al  contributo  di  cui  alla  tabella  A
allegata al presente decreto.