Art. 2 Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di spettanza regionale 1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 1.706.603.614,38 euro, e' attribuita, per l'anno 2017, alle Regioni a statuto ordinario, quale contributo destinato alla riduzione del debito. Il contributo spettante a ciascuna Regione a statuto ordinario, come riportato nella tabella A allegata al presente decreto, e' determinato in proporzione al contributo di cui alla tabella 1 allegata all'intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016. 2. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui alla tabella A allegata al presente decreto.