Art. 3 
 
Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore  degli
Enti territoriali solo in termini di  saldo  netto  da  finanziare  e
Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore  degli
               Enti territoriali di spettanza comunale 
 
  1. Una quota  del  Fondo  da  ripartire  per  il  finanziamento  di
interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di  saldo
netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, pari a 300 milioni di euro, e' attribuita, per
l'anno  2017,  ai  comuni  in   proporzione   alle   quote   indicate
nell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  del  26  maggio  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 133 del 9 giugno 2016,  nella
misura indicata nella tabella B allegata al presente decreto. 
  2. Ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di  cui  al
comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in  misura
pari al contributo  di  cui  alla  tabella  B  allegata  al  presente
decreto. 
  3. Una quota  del  Fondo  da  ripartire  per  il  finanziamento  di
interventi a favore degli Enti  territoriali  di  cui  al  comma  438
dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 28,8 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026,  e'  attribuita  ai
comuni  sulla  base  della   differenza,   ove   positiva,   tra   la
quantificazione del  gettito  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
iscritto  nei  rendiconti  2009  e  2010  e  la  stima  del   gettito
dell'imposta comunale sugli  immobili  presa  a  riferimento  per  le
riduzioni di cui al citato comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n.
201 del 2011, fermo restando l'importo complessivo su base  nazionale
pari a 9.193 milioni di euro, nonche' i dati finanziari posti a  base
della determinazione del fondo di solidarieta'  comunale  degli  anni
dal 2013 al 2016. Il contributo di cui al presente  comma  spetta  ai
comuni  che  alla  data  del  31  maggio  2013  hanno  presentato   i
certificati di conto consuntivo relativi agli anni 2009 e 2010, ed e'
riportato nella tabella C allegata al presente decreto. 
  4. Una quota  del  Fondo  da  ripartire  per  il  finanziamento  di
interventi a favore degli Enti  territoriali  di  cui  al  comma  438
dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a  10  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046,  e'  attribuita  ai
comuni tenendo conto delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1  della
legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai  comuni  sedi  di  Uffici
giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell'art. 2 della legge
n. 392 del 1941, dal Ministero della giustizia a favore dei  medesimi
enti. Il contributo spettante a ciascun  comune  e'  riportato  nella
tabella D allegata al presente decreto ed  e'  erogato  a  titolo  di
definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni  fino
al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni  rinuncino  ad
azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a
carico dello Stato, ovvero  a  porre  in  esecuzione  titoli  per  il
diritto al pagamento del medesimo contributo. A  tal  fine  i  Comuni
interessati  depositeranno  presso  il  Ministero   della   Giustizia
dichiarazione di  rinuncia  a  qualsiasi  ulteriore  pretesa  per  il
medesimo  titolo,  unitamente  al  provvedimento  di  estinzione  del
giudizio  o  della  procedura  esecutiva,  ovvero  dichiarazione   di
inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti. 
  5. Una quota  del  Fondo  da  ripartire  per  il  finanziamento  di
interventi a favore degli Enti  territoriali  di  cui  al  comma  438
dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 5,8  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, e'  attribuita,  ai
comuni che hanno registrato minori entrate per l'anno 2015  derivanti
dall'applicazione  delle  disposizioni  previste  dall'art.   1   del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, riguardanti la tassazione  IMU  dei
terreni agricoli, in proporzione agli scostamenti che  si  registrano
tra il gettito, ad aliquota di base, ascrivibile all'IMU sui  terreni
agricoli e le variazioni compensative di risorse disposte dall'art. 1
del decreto-legge n. 4 del 2015. Il contributo  spettante  a  ciascun
comune e' riportato nella tabella E allegata al presente decreto. 
  6. Una quota  del  Fondo  da  ripartire  per  il  finanziamento  di
interventi a favore degli Enti  territoriali  di  cui  al  comma  438
dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017, e' destinata ad incremento del
contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla  fusione,  di
cui all'art.  15,  comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  successive  modificazioni,  o
alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma  130,  della
legge 7 aprile 2014, n. 56. 
  7. Una quota  del  Fondo  da  ripartire  per  il  finanziamento  di
interventi a favore degli Enti  territoriali  di  cui  al  comma  438
dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite  massimo
di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,   in
considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del  comune
di Campione d'Italia, exclave italiana in Svizzera, e'  destinata  ad
alimentare  un  fondo  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno. A valere  sul  fondo  di  cui  al  periodo  precedente,
qualora il  tasso  di  cambio  medio  del  franco  svizzero  rispetto
all'euro dell'anno precedente sia inferiore al valore di 1,31 franchi
svizzeri per euro, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento,  e'
attribuito  al  Comune  di  Campione  d'Italia  un  contributo,  fino
all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in  caso  di  parita'
fra  le  due  valute,  in  misura  direttamente  proporzionale   allo
scostamento del  tasso  di  cambio  medio  dell'anno  precedente  dal
predetto valore soglia di 1,31. 
  8. Nel caso in cui il tasso di cambio  medio  del  franco  svizzero
rispetto all'euro dell'anno precedente superi  il  valore  soglia  di
1,31 indicato nel comma 7, il Comune, entro il 28 febbraio  dell'anno
di riferimento, versa all'entrata del bilancio dello Stato una somma,
fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di tasso
di cambio medio dell'anno precedente di  1,62  franchi  svizzeri  per
euro, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso
di cambio medio dell'anno precedente dal predetto  valore  soglia  di
1,31. In caso di mancato o parziale versamento della somma dovuta dal
comune  di  Campione  d'Italia  entro  il  predetto  termine  del  28
febbraio, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  comunica  le
somme da recuperare nei confronti  del  medesimo  comune  all'Agenzia
delle entrate, la quale  provvede  a  trattenere  le  predette  somme
dall'imposta municipale  propria  riscossa  tramite  il  sistema  del
versamento unitario, di cui all'art. 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241.  Gli  importi  recuperati  dall'Agenzia  delle
entrate sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.