Art. 3 Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare e Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza comunale 1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 300 milioni di euro, e' attribuita, per l'anno 2017, ai comuni in proporzione alle quote indicate nell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 133 del 9 giugno 2016, nella misura indicata nella tabella B allegata al presente decreto. 2. Ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui alla tabella B allegata al presente decreto. 3. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, e' attribuita ai comuni sulla base della differenza, ove positiva, tra la quantificazione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili iscritto nei rendiconti 2009 e 2010 e la stima del gettito dell'imposta comunale sugli immobili presa a riferimento per le riduzioni di cui al citato comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, fermo restando l'importo complessivo su base nazionale pari a 9.193 milioni di euro, nonche' i dati finanziari posti a base della determinazione del fondo di solidarieta' comunale degli anni dal 2013 al 2016. Il contributo di cui al presente comma spetta ai comuni che alla data del 31 maggio 2013 hanno presentato i certificati di conto consuntivo relativi agli anni 2009 e 2010, ed e' riportato nella tabella C allegata al presente decreto. 4. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, e' attribuita ai comuni tenendo conto delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni sedi di Uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 392 del 1941, dal Ministero della giustizia a favore dei medesimi enti. Il contributo spettante a ciascun comune e' riportato nella tabella D allegata al presente decreto ed e' erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti. 5. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, e' attribuita, ai comuni che hanno registrato minori entrate per l'anno 2015 derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, riguardanti la tassazione IMU dei terreni agricoli, in proporzione agli scostamenti che si registrano tra il gettito, ad aliquota di base, ascrivibile all'IMU sui terreni agricoli e le variazioni compensative di risorse disposte dall'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015. Il contributo spettante a ciascun comune e' riportato nella tabella E allegata al presente decreto. 6. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e' destinata ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 7. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, exclave italiana in Svizzera, e' destinata ad alimentare un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno. A valere sul fondo di cui al periodo precedente, qualora il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente sia inferiore al valore di 1,31 franchi svizzeri per euro, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, e' attribuito al Comune di Campione d'Italia un contributo, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di parita' fra le due valute, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31. 8. Nel caso in cui il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente superi il valore soglia di 1,31 indicato nel comma 7, il Comune, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, versa all'entrata del bilancio dello Stato una somma, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di tasso di cambio medio dell'anno precedente di 1,62 franchi svizzeri per euro, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31. In caso di mancato o parziale versamento della somma dovuta dal comune di Campione d'Italia entro il predetto termine del 28 febbraio, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica le somme da recuperare nei confronti del medesimo comune all'Agenzia delle entrate, la quale provvede a trattenere le predette somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.