Art. 4 
 
Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore  degli
Enti territoriali di spettanza delle Province delle Regioni a statuto
                              ordinario 
 
  1. Una quota  del  Fondo  da  ripartire  per  il  finanziamento  di
interventi a favore degli Enti  territoriali  di  cui  al  comma  438
dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 650  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e' attribuita alle Province
delle Regioni a statuto ordinario in proporzione all'ammontare  della
riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla tabella  1
allegata al decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160.  Il  contributo
spettante a ciascuna Provincia e' riportato nella tabella F  allegata
al presente decreto.