Art. 4 Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza delle Province delle Regioni a statuto ordinario 1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e' attribuita alle Province delle Regioni a statuto ordinario in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Il contributo spettante a ciascuna Provincia e' riportato nella tabella F allegata al presente decreto.