IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge del 23 dicembre 1999 n. 488,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed
in particolare l'art. 27; 
  Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259 recante  il
«Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»  e  s.m.i  (di   seguito
Codice), ed in particolare l'art. 35; 
  Visto il decreto legislativo del 31 luglio  2005,  n.  177  recante
«Testo unico dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»  e
s.m.i.; 
  Vista la delibera 353/11/Cons dell'Autorita' per le garanzie  delle
comunicazioni (di seguito Autorita')  del  23  giugno  2011,  recante
«Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre
in tecnica digitale»; 
  Vista la delibera 568/13/Cons dell'Autorita' del 15  ottobre  2013,
recante «Determinazione per l'anno 2013 dei contributi per l'utilizzo
delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale»; 
  Vista la delibera 494/14/Cons dell'Autorita' del 30 settembre 2014,
recante «Criteri per la  fissazione  da  parte  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  dei  contributi  annuali  per  l'utilizzo  delle
frequenze nelle bande televisive terrestri»; 
  Vista la delibera 622/15/Cons dell'Autorita' del 5  novembre  2015,
recante «Definizione delle modalita' e  delle  condizioni  economiche
per la cessione della capacita'  trasmissiva  delle  reti  televisive
locali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, come modificato dall'art. 1, comma 147, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190»; 
  Visto il comma 172 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge  di  stabilita'  2016)  che  cosi'  recita:   «L'importo   dei
contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in  tecnica
digitale, dovuto dagli  operatori  di  rete  in  ambito  nazionale  o
locale, e' determinato, con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  da  emanare  entro  sessanta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in  modo
trasparente,  proporzionato  allo  scopo,   non   discriminatorio   e
obiettivo  sulla   base   dell'estensione   geografica   del   titolo
autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto  di
meccanismi  premianti  finalizzati   alla   cessione   di   capacita'
trasmissiva a  fini  concorrenziali  nonche'  all'uso  di  tecnologie
innovative. L'art. 3-quinquies, comma 4, del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, e' abrogato»; 
  Visto il successivo comma 174 che  dispone  che  «Dall'importo  dei
contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi  per  gli
operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per
l'attivita' di operatore di rete televisiva  in  tecnologia  digitale
terrestre  e  per  l'utilizzo  di  frequenze  radioelettriche  per  i
collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni,
devono derivare entrate complessive annuali  per  il  bilancio  dello
Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni»; 
  Visto il comma 175 della stessa  legge  che  stabilisce  che  «Agli
oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari  a  11
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015,  si  provvede,  per
l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia' versate, entro  il  9
dicembre  2015,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai   sensi
dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che
restano acquisite all'erario per  il  corrispondente  importo,  e,  a
decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; 
  Vista la lettera inviata dalla Commissione europea all'Autorita'  e
al Ministero dello sviluppo economico in data 18 luglio 2014  con  la
quale, in riferimento al procedimento di infrazione n. 2005/5086,  la
Commissione fornisce una  serie  di  elementi  valutativi  da  tenere
presente nell'adozione del provvedimento di fissazione dei contributi
annuali per l'utilizzo di frequenze digitali terrestri; 
  Considerato che e' necessario distinguere  il  regime  contributivo
applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti
d'uso delle frequenze, dal  regime  contributivo  di  soggetti  anche
giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi,  alla  luce
del quadro normativo vigente; 
  Considerato che durante il regime della  televisione  analogica  il
concessionario era  tenuto  all'obbligo  del  pagamento  annuale  del
canone  di  concessione   per   l'esercizio   della   radiodiffusione
televisiva,  determinato   nella   misura   dell'1%   del   fatturato
commerciale, ai sensi dell'art. 27, comma 9 della legge  23  dicembre
1999, n. 488 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2000  e  che  tale
pagamento comprendeva anche l'utilizzo dei ponti di collegamento,  ai
sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 
  Considerato che il Codice prevede agli articoli 34  e  35  che  gli
operatori di rete sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi
per la gestione del regime di autorizzazione generale (art. 34) e dei
contributi per i diritti d'uso delle frequenze (art. 35); 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  (legge  europea  2014)  che
all'art. 5 ha determinato la misura dei  diritti  amministrativi,  di
cui all'articolo art. 34 del Codice, imponendo alle imprese  titolari
di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore  di  rete  in
tecnica digitale terrestre il  pagamento  annuo,  compreso  l'anno  a
partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo
che  e'  determinato  sulla  base  della  popolazione  potenzialmente
destinataria dell'offerta nonche' l'ammontare dei  contributi  per  i
ponti di collegamento; 
  Considerato che fino all'anno 2012  -  essendo  ancora  vigente  il
regime analogico - gli operatori di rete hanno assolto all'obbligo di
contribuzione  secondo   le   modalita'   previste   dalle   delibere
dell'Autorita' n. 353/11/CONS e n. 350/12/CONS e che tale  pagamento,
per espressa previsione dello  stesse  delibere,  comprendeva  sia  i
contributi per l'uso delle frequenze  che  i  diritti  amministrativi
dovuti per il regime di autorizzazione generale; 
  Valutata la circostanza che il regime delineato dall'art.  5  della
legge 115 del 2015 determina un  diverso  e  ulteriore  introito  per
l'erario e quindi tale introito previsto in circa 3 milioni  di  euro
ma suscettibile di  variazioni  -  secondo  i  calcoli  piu'  recenti
forniti dalla Direzione  generale  per  i  servizi  di  comunicazione
elettronica, radiodiffusione e postali - va tenuto conto in relazione
al vincolo di ottenere entrate complessive annuali  per  il  bilancio
dello Stato in  misura  non  inferiore  a  euro  32,8  milioni,  come
indicato dalla suddetta disposizione della legge di Stabilita' 2016; 
  Considerato pertanto che per  rispettare  il  suddetto  vincolo  di
finanza pubblica e' necessario ottenere  dai  contributi  determinati
dal presente decreto un introito complessivo annuale  di  circa  29,8
milioni di euro; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  agosto  2016  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2016), che  in  attuazione  delle
sopracitate disposizioni dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, ha determinato l'importo dei  contributi  per  i  diritti  d'uso
delle  frequenze  televisive  in  tecnica  digitale,   dovuto   dagli
operatori di rete in ambito nazionale o locale, per  gli  anni  2014,
2015 e 2016, prendendo come riferimento il valore  di  mercato  delle
frequenze  desunto  dai  ricavi   medi,   per   ciascuna   frequenza,
dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva da parte  degli
operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorita'; 
  Visto in particolare l'art. 4 del suddetto decreto ministeriale  il
quale dispone che: «con successivo decreto verra' stabilito l'importo
dei contributi per i diritti  d'uso  delle  frequenze  televisive  in
tecnica  digitale  dovuti  per  l'anno  2017  sulla  base  dei   dati
aggiornati e disponibili relativi ai ricavi degli operatori  di  rete
in ambito nazionale e locale»; 
  Ravvisata pertanto la necessita' di individuare i nuovi  valori  di
riferimento per  il  calcolo  dei  contributi  sulla  base  dei  dati
aggiornati forniti dall'Autorita' relativamente  ai  ricavi  medi  da
attivita' televisiva degli  operatori  di  rete,  sia  nazionali  che
locali, rilevati per l'ultimo triennio disponibile; 
  Considerato che il ricavo medio  dell'attivita'  di  vendita  della
capacita' trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla
capacita'  totale  disponibile,  ottenuto  dagli  operatori  di  rete
nazionali relativamente al triennio 2013/2015, puo' essere desunto in
un importo pari a € 27.227.442; 
  Ritenuto necessario ai fini del calcolo del valore  di  riferimento
del contributo dovuto per l'anno  2017  per  l'utilizzo  di  ciascuna
frequenza  operante  in  ambito  nazionale,  determinare  un'aliquota
contributiva da applicare al suddetto ricavo medio superiore rispetto
a quella del 7% individuata per  il  contributo  relativo  agli  anni
2014, 2015 e 2016, a causa del  decremento  dell'importo  del  ricavo
medio complessivo, e che tale aliquota possa essere  stabilita  nella
misura del 7,5% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di
introiti per il bilancio dello Stato; 
  Considerato che nelle condizioni attuali di  mercato,  anche  sulla
base delle analisi svolte dall'Autorita', il «valore di mercato delle
frequenze» risulta molto variegato a livello locale  e  che  pertanto
occorre confermare un valore teorico rappresentativo  di  riferimento
specifico ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le  frequenze
operanti in ambito locale; 
  Considerato che tale valore si  puo'  desumere  negli  importi  dei
ricavi  medi  dell'attivita'  di  vendita  a  terzi  della  capacita'
trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente  al
triennio 2013/2015, secondo i dati ponderati in base alla popolazione
residente   nelle   regioni   appositamente   elaborati   e   forniti
dall'Autorita'; 
  Ritenuto necessario dover prendere in considerazione  i  valori  di
riferimento cosi' determinati per il calcolo del  contributo  annuale
dovuto dagli operatori di rete per  l'utilizzo  delle  frequenze  con
copertura locale, distintamente per ogni regione, secondo la seguente
tabella: 
    
 
           ===============================================
           |       Regione       |  Valore Riferimento   |
           +=====================+=======================+
           |Abruzzo              |              23.309,00|
           +---------------------+-----------------------+
           |Basilicata           |              18.464,00|
           +---------------------+-----------------------+
           |Calabria             |              68.158,33|
           +---------------------+-----------------------+
           |Campania             |              85.117,00|
           +---------------------+-----------------------+
           |Emilia Romagna       |             119.885,33|
           +---------------------+-----------------------+
           |Friuli Venezia Giulia|              64.386,33|
           +---------------------+-----------------------+
           |Lazio                |             219.857,33|
           +---------------------+-----------------------+
           |Liguria              |              60.656,67|
           +---------------------+-----------------------+
           |Lombardia            |             224.188,67|
           +---------------------+-----------------------+
           |Marche               |              61.981,67|
           +---------------------+-----------------------+
           |Molise               |              11.393,67|
           +---------------------+-----------------------+
           |Piemonte             |             138.571,33|
           +---------------------+-----------------------+
           |Puglia               |              93.720,33|
           +---------------------+-----------------------+
           |Sardegna             |             111.832,67|
           +---------------------+-----------------------+
           |Sicilia              |             113.803,67|
           +---------------------+-----------------------+
           |Toscana              |              59.727,33|
           +---------------------+-----------------------+
           |Trentino Alto-Adige  |              92.482,00|
           +---------------------+-----------------------+
           |Umbria               |              34.922,67|
           +---------------------+-----------------------+
           |Valle d'Aosta        |              11.828,00|
           +---------------------+-----------------------+
           |Veneto               |             116.906,00|
           +---------------------+-----------------------+
 
  Ritenuto  necessario,  in  quanto  proporzionato  allo  scopo,  non
discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del
titolo autorizzato, ai fini del calcolo  del  contributo  dovuto  per
l'utilizzo  di  ciascuna  frequenza   operante   in   ambito   locale
determinare un'aliquota contributiva da applicare ai suddetti  valori
di riferimento superiore rispetto a quella del 6% individuata per  il
contributo relativo  agli  anni  2014,  2015  e  2016,  a  causa  del
decremento dell'importo dei ricavi complessivi, e che  tale  aliquota
possa essere stabilita nella misura del 6,5% allo scopo  di  ottenere
la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato; 
  Considerato che in  relazione  alla  sopracitata  disposizione  del
comma 172 della legge n. 208 del 2016 l'importo dei  contributi  deve
essere basato sull'estensione geografica del titolo autorizzato e che
pertanto e' necessario calcolare  il  contributo  in  proporzione  al
numero degli abitanti (secondo i dati dell'ultimo  censimento  ISTAT)
corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso  assegnato  ai
singoli operatori di rete; 
  Considerato che nei casi di diritto d'uso assegnato  con  copertura
locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non  coincidono
con quelle delle circoscrizioni amministrative, ai fini  del  calcolo
dell'estensione geografica del  titolo  autorizzato,  e'  ragionevole
continuare a prendere in  considerazione  il  50%  del  totale  degli
abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate; 
  Visto quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale
4 agosto 2016 relativamente al regime degli sconti e delle  esenzioni
per il pagamento dei contributi; 
  Ravvisata l'esigenza di  confermare  la  previsione  di  un  regime
agevolato per i soggetti  non  aventi  scopo  di  lucro  titolari  di
diritto  d'uso  in  ambito  locale  che   utilizzano   la   frequenza
esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti
televisive a carattere comunitario, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,
lettera n) del decreto legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  come
peraltro avveniva in passato per l'emittente televisiva  analogica  a
carattere  comunitario,  quale  «emittente  per  la   radiodiffusione
televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o
non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo  di  lucro,
che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a
carattere culturale, etnico, politico e religioso, e  si  impegna:  a
non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni  ora  di
diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il  50  per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e
le ore 21», che generalmente non corrispondeva alcun  canone  per  la
concessione della frequenza avendo un fatturato commerciale irrisorio
o pari a zero; 
  Ritenuto opportuno, essendo gli  operatori  di  rete  con  suddette
caratteristiche  gia'  tenuti  al  pagamento  annuale   dei   diritti
amministrativi in applicazione dell'art. 5 della legge 115 del  2015,
confermare la previsione per tali soggetti  l'esonero  dal  pagamento
del nuovo contributo per l'uso delle frequenze, anche in ragione  del
numero esiguo delle emittenti televisive ex  analogiche  a  carattere
comunitario oggi titolari di diritti d'uso come operatori di rete; 
  Considerato che si rende necessario confermare l'individuazione  di
«meccanismi  premianti  finalizzati  alla   cessione   di   capacita'
trasmissiva a fini  concorrenziali»  e  che  per  tale  finalita'  e'
ragionevole  applicare  una  percentuale  variabile  di  sconto   sul
contributo applicabile agli  operatori  in  base  alla  quantita'  di
capacita' trasmissiva ceduta; 
  Ravvisata  l'esigenza   a   fini   concorrenziali   di   confermare
l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli  operatori
di rete non verticalmente integrati o che  abbiano  ceduto  nell'anno
precedente al quale si riferisce il contributo, la propria  capacita'
trasmissiva   a   terzi   non   riferibili   allo    stesso    gruppo
imprenditoriale, secondo i seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e
il 50%, sconto del 20%; b) cessione tra il 50% e il 75%,  sconto  del
40%; c) cessione tra il 75% e il 100%, sconto del 60%; 
  Considerato che si rende necessario confermare l'individuazione  di
«meccanismi premianti finalizzati all'uso di tecnologie innovative» e
che per tale finalita' e' ragionevole applicare  una  percentuale  di
sconto sul contributo del 20% per ciascuna rete in caso di  fornitura
e/o gestione di una  rete  con  tecnologie  innovative  in  modalita'
DVB-T2; 
  Ravvisata  l'esigenza  di   confermare   l'applicazione   di   tale
meccanismo premiante a favore degli operatori  di  rete  che  abbiano
sviluppato tecnologie innovative di trasmissione in modalita'  DVB-T2
in misura superiore all'80% della propria capacita' trasmissiva; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  dicembre
2016, con il quale il dott. Carlo Calenda e' stato nominato  Ministro
dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2017 il valore di riferimento relativo al  contributo
annuale  dovuto  per  l'utilizzo  di  una  frequenza  con   copertura
nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai  ricavi  medi
per ciascuna frequenza  dell'attivita'  di  vendita  della  capacita'
trasmissiva da parte degli operatori di  rete  nazionali,  applicando
l'aliquota di contribuzione del 7,5%, e' fissato  in  euro  2.042.058
per ciascuna rete (multiplex). 
  2. Per i contributi dovuti per l'anno 2017,  restano  confermate  e
pertanto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2,  3,
4, 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2016.