Art. 3 1. I contributi devono essere corrisposti annualmente entro il 31 luglio dell'anno cui si riferiscono dagli operatori di rete titolari di diritti d'uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva. 2. In conformita' alle previsioni dell'art. 9, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, i contributi non sono dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d'uso oggetto della procedura di cui all'art. 5 dell'allegato A della medesima delibera, per le sole frequenze assegnate mediante tale procedura, fino al termine del relativo diritto d'uso. 4. Entro il termine del 31 maggio di ogni anno, gli operatori di rete, ai fini dell'ottenimento degli sconti presentano alla competente Direzione generale del Ministero apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.