Art. 3 
 
  1. I contributi devono essere corrisposti annualmente entro  il  31
luglio dell'anno cui si riferiscono dagli operatori di rete  titolari
di diritti d'uso di frequenze nelle bande  televisive  terrestri,  in
ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per
la fornitura di servizi di diffusione televisiva. 
  2.  In  conformita'  alle  previsioni   dell'art.   9,   comma   2,
dell'allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, i contributi  non  sono
dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d'uso oggetto della  procedura
di cui all'art. 5 dell'allegato A della  medesima  delibera,  per  le
sole frequenze assegnate mediante tale procedura, fino al termine del
relativo diritto d'uso. 
  4. Entro il termine del 31 maggio di ogni anno,  gli  operatori  di
rete,  ai  fini  dell'ottenimento  degli   sconti   presentano   alla
competente Direzione generale del  Ministero  apposite  dichiarazioni
attestanti gli elementi e i dati che  giustificano  il  diritto  allo
sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da
parte del Ministero.