(Schema di Convenzione-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                               Penali 
 
    1. La societa' concessionaria, in caso di ritardo  nel  pagamento
del canone di concessione e di qualsiasi  somma  a  qualunque  titolo
dovuta allo Stato, salvo che il ritardo derivi da cause ad  essa  non
imputabili, sara' assoggettata al pagamento di una penale. 
    2. L'ammontare della penale di cui al comma precedente non potra'
essere superiore al tasso ufficiale di sconto vigente  alla  data  in
cui detti pagamenti debbono essere eseguiti maggiorato del 2,50%. Ove
il ritardo superi un  mese,  l'anzidetta  percentuale  del  2,50%  e'
elevata al 5% in ragione d'anno. 
    3. Qualora il ritardo superi l'anno, alla societa' concessionaria
viene applicata una penale pari a 10%. 
    4.  Per  tutti  gli  altri  inadempimenti  agli  obblighi   della
concessionaria  del  servizio  pubblico   previsti   dalla   presente
convenzione, dalle leggi e  regolamenti  vigenti  in  materia  e  dal
contratto nazionale di servizio, che non comportino una  penale  piu'
grave,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  dopo  la   debita
contestazione  alla  societa'  concessionaria,  puo'  applicare  alla
stessa una penale, definita con provvedimento dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni nei suoi minimi e massimi, per  ciascuna
infrazione   riscontrata,   in   applicazione   del   principio    di
proporzionalita'. 
    5. Le penali di cui ai commi precedenti non esonerano la societa'
concessionaria da una eventuale responsabilita' verso terzi.