Art. 15. Penali 1. La societa' concessionaria, in caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta allo Stato, salvo che il ritardo derivi da cause ad essa non imputabili, sara' assoggettata al pagamento di una penale. 2. L'ammontare della penale di cui al comma precedente non potra' essere superiore al tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti maggiorato del 2,50%. Ove il ritardo superi un mese, l'anzidetta percentuale del 2,50% e' elevata al 5% in ragione d'anno. 3. Qualora il ritardo superi l'anno, alla societa' concessionaria viene applicata una penale pari a 10%. 4. Per tutti gli altri inadempimenti agli obblighi della concessionaria del servizio pubblico previsti dalla presente convenzione, dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e dal contratto nazionale di servizio, che non comportino una penale piu' grave, il Ministero dello sviluppo economico, dopo la debita contestazione alla societa' concessionaria, puo' applicare alla stessa una penale, definita con provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nei suoi minimi e massimi, per ciascuna infrazione riscontrata, in applicazione del principio di proporzionalita'. 5. Le penali di cui ai commi precedenti non esonerano la societa' concessionaria da una eventuale responsabilita' verso terzi.