Art. 3. Obblighi del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e modalita' di esercizio 1. La societa' concessionaria deve garantire la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, svolgendolo in conformita' a quanto stabilito dall'art. 7, comma 4, e dall'art. 45, comma 2, del TUSMAR. In particolare, si impegna espressamente a garantire: a) la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio della societa' concessionaria assicurando la ricevibilita' gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite. Se per l'accesso alla programmazione fosse necessaria una scheda di decrittazione la concessionaria e' tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi. La programmazione in live streaming dovra' essere fruibile anche sulla piattaforma IP; b) un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, anche con riferimento alla produzione di documentari e di film di animazione, mediante l'acquisizione o la co-produzione, nel quadro di procedure trasparenti definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio, di prodotti di alta qualita', realizzati da o con imprese anche indipendenti che abbiano stabile rappresentanza in Italia, anche al fine di una loro valorizzazione sui mercati esteri. Il contratto nazionale di servizio definisce durata e ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico, televisivo e multimediale negoziabili dalla societa' concessionaria; c) il sostegno alla creativita', all'innovazione ed alla sperimentazione per la realizzazione di programmi e formati di qualita', anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati internazionali; d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonche' allo sport e all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali; tale numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori. La diffusione dei contenuti audiovisivi suddetti dovra' essere realizzata in modo proporzionato in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi; e) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento ed in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta; f) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana attraverso l'utilizzazione dei contenuti e la diffusione delle piu' significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale nonche' di programmi specifici; g) la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il contratto di servizio definisce le modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela, nelle relative aree di appartenenza, delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482; h) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali; i) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva; l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il piu' ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi; m) l'assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini; n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita'; o) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realta' culturali e produttive del territorio; p) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di disabilita' sensoriali in attuazione dell'art. 32, comma 6, del TUSMAR e dell'art. 30, comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; q) la valorizzazione dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera d) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali; r) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di servizio in coerenza con la normativa vigente; s) la valorizzazione del mezzo radiofonico anche tramite una piu' adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +; t) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino i cittadini alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali; u) la valorizzazione della comunicazione istituzionale, sia mediante un canale dedicato sul digitale terrestre, sia riservando nel palinsesto delle reti generaliste adeguati spazi e contenitori giornalistici all'informazione sulle attivita' delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e di controllo e dell'Unione europea, illustrando le tematiche con linguaggio accessibile; v) la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel rispetto della dignita' culturale e professionale delle donne; z) l'accesso delle persone con disabilita' visiva all'informazione e alle dirette dei principali e piu' popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali, trasmessi dalla societa' concessionaria attraverso un ampliamento delle audiodescrizioni. 2. Ferme restando le competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettera a) e' effettuata dal Ministero dello sviluppo economico entro tre anni dall'entrata in vigore della concessione. 3. La societa' concessionaria, fatte salve le misure di cui al comma 1, lettera p), e' tenuta ad impiegare e sviluppare sistemi atti a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con deficit sensoriali, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine nel contratto nazionale di servizio di cui al successivo art. 6 sono disciplinate le modalita' di attuazione e di sviluppo di un piano di intervento all'uopo predisposto dalla concessionaria.