(Schema di Convenzione-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
Obblighi  del  concessionario  del  servizio  pubblico   radiofonico,
         televisivo e multimediale e modalita' di esercizio 
 
    1. La societa' concessionaria deve  garantire  la  fornitura  del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, svolgendolo
in conformita' a quanto stabilito dall'art. 7, comma 4,  e  dall'art.
45, comma 2, del TUSMAR. In particolare, si impegna  espressamente  a
garantire: 
      a) la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi  di  pubblico
servizio della societa' concessionaria assicurando  la  ricevibilita'
gratuita del segnale al 100% della popolazione via  etere  o,  quando
non sia possibile, via cavo e via satellite. Se  per  l'accesso  alla
programmazione  fosse  necessaria  una  scheda  di  decrittazione  la
concessionaria  e'  tenuta  a   fornirla   all'utente   senza   costi
aggiuntivi.  La  programmazione  in  live  streaming  dovra'   essere
fruibile anche sulla piattaforma IP; 
      b) un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria  nazionale
dell'audiovisivo,  anche   con   riferimento   alla   produzione   di
documentari e di film di animazione,  mediante  l'acquisizione  o  la
co-produzione,  nel  quadro   di   procedure   trasparenti   definite
nell'ambito del contratto nazionale di servizio, di prodotti di  alta
qualita', realizzati da o con imprese anche indipendenti che  abbiano
stabile  rappresentanza  in  Italia,  anche  al  fine  di  una   loro
valorizzazione sui mercati esteri. Il contratto nazionale di servizio
definisce durata e ambito dei diritti  di  sfruttamento  radiofonico,
televisivo e multimediale negoziabili dalla societa' concessionaria; 
      c)  il  sostegno  alla  creativita',  all'innovazione  ed  alla
sperimentazione per  la  realizzazione  di  programmi  e  formati  di
qualita', anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati
internazionali; 
      d) un  numero  adeguato  di  ore  di  diffusione  di  contenuti
audiovisivi  dedicati  all'educazione,  ivi   compresa   l'educazione
civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale,  alla  formazione,
alla   promozione   culturale,   con   particolare   riguardo    alla
valorizzazione delle opere  teatrali,  cinematografiche,  televisive,
anche in lingua originale, e musicali riconosciute  di  alto  livello
artistico  o  maggiormente   innovative,   nonche'   allo   sport   e
all'informazione finalizzata alla  comprensione  delle  problematiche
ambientali; tale  numero  di  ore  e'  definito  ogni  tre  anni  con
deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; dal
computo di tali ore sono escluse le trasmissioni  di  intrattenimento
per i minori. La diffusione dei contenuti audiovisivi suddetti dovra'
essere realizzata in modo proporzionato in  tutte  le  fasce  orarie,
anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive non
a pagamento di prodotti audiovisivi; 
      e) l'accesso alla  programmazione,  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti  e  dei  gruppi
rappresentati in Parlamento ed in  assemblee  e  consigli  regionali,
delle  organizzazioni  associative  delle   autonomie   locali,   dei
sindacati  nazionali,  delle  confessioni  religiose,  dei  movimenti
politici, degli enti e  delle  associazioni  politiche  e  culturali,
delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, delle associazioni di promozione sociale  iscritte  nei
registri nazionale e regionali, dei gruppi  etnici  e  linguistici  e
degli altri gruppi di rilevante interesse  sociale  che  ne  facciano
richiesta; 
      f)  la  produzione,  la  distribuzione  e  la  trasmissione  di
contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e  alla
valorizzazione della lingua, della cultura  e  dell'impresa  italiana
attraverso l'utilizzazione dei contenuti e la diffusione  delle  piu'
significative produzioni del panorama audiovisivo  nazionale  nonche'
di programmi specifici; 
      g) la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e
televisive, nonche' di contenuti  audiovisivi  in  lingua  tedesca  e
ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per  la
provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma
Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta  e
in lingua friulana e slovena per la regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia. Il contratto di servizio definisce le modalita' operative per
l'applicazione delle  disposizioni  finalizzate  alla  tutela,  nelle
relative aree di appartenenza, delle lingue  di  cui  alla  legge  15
dicembre 1999, n. 482; 
      h) la trasmissione gratuita dei messaggi  di  utilita'  sociale
ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  nonche'  la   trasmissione   di   adeguate
informazioni  sulla  viabilita'  delle  strade  e  delle   autostrade
italiane nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali; 
      i)  la  trasmissione,  in  orari  appropriati,   di   contenuti
destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle  esigenze
e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva; 
      l)  la  completa  digitalizzazione,  la  conservazione   e   la
promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo
anche attraverso il web il piu' ampio accesso gratuito  del  pubblico
agli stessi; 
      m) l'assenza di messaggi pubblicitari in  qualsiasi  forma  nei
canali tematici per bambini; 
      n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica
utilita'; 
      o) l'informazione pubblica  a  livello  nazionale  e  quella  a
livello regionale  attraverso  la  presenza  in  ciascuna  regione  e
provincia autonoma di proprie redazioni, interagendo con  le  realta'
culturali e produttive del territorio; 
      p)  l'adozione  di  idonee  misure  di  tutela  delle   persone
portatrici di disabilita'  sensoriali  in  attuazione  dell'art.  32,
comma 6, del TUSMAR e  dell'art.  30,  comma  1,  lettera  b),  della
Convenzione ONU sui diritti delle  persone  con  disabilita'  del  13
dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; 
      q) la valorizzazione dei centri di  produzione  decentrati,  in
particolare per le finalita' di cui alla lettera d) e per le esigenze
di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali; 
      r) l'assenza di  messaggi  pubblicitari  sul  gioco  d'azzardo,
secondo quanto  previsto  dal  contratto  nazionale  di  servizio  in
coerenza con la normativa vigente; 
      s) la valorizzazione del mezzo radiofonico  anche  tramite  una
piu' adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +; 
      t) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione
digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi,  formati  e
contenuti   che   avvicinino   i   cittadini   alle   tecnologie    e
all'alfabetizzazione digitali; 
      u) la valorizzazione  della  comunicazione  istituzionale,  sia
mediante un canale dedicato sul digitale  terrestre,  sia  riservando
nel palinsesto delle reti generaliste adeguati  spazi  e  contenitori
giornalistici all'informazione  sulle  attivita'  delle  Assemblee  e
delle   Commissioni    parlamentari,    delle    altre    istituzioni
costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e di controllo
e  dell'Unione  europea,  illustrando  le  tematiche  con  linguaggio
accessibile; 
      v) la promozione e la valorizzazione  di  una  rappresentazione
non stereotipata della figura femminile, nel rispetto della  dignita'
culturale e professionale delle donne; 
      z)   l'accesso   delle   persone   con    disabilita'    visiva
all'informazione e alle dirette dei principali e piu' popolari eventi
istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali, trasmessi dalla
societa'   concessionaria    attraverso    un    ampliamento    delle
audiodescrizioni. 
    2. Ferme restando le competenze dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni, la verifica del rispetto degli obblighi  di  cui
al comma 1, lettera a) e' effettuata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico entro tre anni dall'entrata in vigore della concessione. 
    3. La societa' concessionaria, fatte salve le misure  di  cui  al
comma 1, lettera p), e' tenuta ad impiegare e sviluppare sistemi atti
a favorire la fruizione di  programmi  radiotelevisivi  da  parte  di
persone con deficit sensoriali, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine nel contratto nazionale  di
servizio di cui al successivo art. 6 sono disciplinate  le  modalita'
di attuazione e di  sviluppo  di  un  piano  di  intervento  all'uopo
predisposto dalla concessionaria.