Allegato Al Presidente della Repubblica Nel Comune di San Felice a Cancello (Caserta) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, nonche' il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi. Il 30 settembre 2016 e' stata eseguita un'ordinanza di applicazione di misure restrittive cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti del sindaco e di un suo collaboratore politico, del vicesindaco, di due consiglieri comunali, del responsabile pro tempore dell'ufficio tecnico comunale e del comandante della polizia municipale. Conseguentemente con decreti in pari data il Prefetto di Caserta ha accertato l'esistenza di una causa di sospensione di diritto dalla carica elettiva nei riguardi dei citati amministratori locali, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. In seguito, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti dell'organo consiliare su sedici assegnati, con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2016 e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente ex art. 141, comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il 17 gennaio 2017 nei confronti del primo cittadino e di un terzo consigliere comunale e' stata data esecuzione ad un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, adottata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, di cui sono stati destinatari, tra gli altri, anche il predetto collaboratore del sindaco, il gia' citato responsabile dell'ufficio tecnico, il Segretario generale pro tempore, un assessore della consiliatura eletta nel 2007 ed un soggetto legato da stretti vincoli familiari ad un elemento apicale di un potente gruppo criminale. Tra le fattispecie delittuose contestate vi sono l'associazione a delinquere di stampo mafioso, nonche' i reati di cui agli articoli 319, 321 e 326 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Il quadro indiziario descritto nei citati provvedimenti giudiziari e' risultato nel complesso confermato dalle successive decisioni assunte dal Tribunale del riesame di Napoli, nonostante l'attenuazione di alcune posizioni sotto il profilo delle esigenze cautelari. Le risultanze delle inchieste sfociate nell'adozione delle ordinanze in parola hanno fatto emergere l'esistenza, all'interno dell'amministrazione comunale, di gravissimi e reiterati fenomeni corruttivi tali da costituire un vero e proprio «sistema illegale» caratterizzato dal costante asservimento delle risorse pubbliche al tornaconto personale di esponenti dell'apparato politico e burocratico dell'ente in un contesto inquietante di commistione con gli interessi delle consorterie localmente egemoni. Le predette gravi vicende che hanno colpito il Comune di San Felice a Cancello hanno indotto il prefetto di Caserta a disporre, con decreto del 2 febbraio 2017, l'accesso ai sensi dell'art. 143, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000. Al termine dell'indagine ispettiva il Prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del sostituto Procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia del Tribunale di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riunitosi lo scorso 20 aprile 2017, ha predisposto l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dal citato art. 143. Successivamente, a seguito di giudizio abbreviato, con dispositivo di sentenza del 28 aprile 2017, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il vicesindaco per violazione degli articoli 56 e 319-quater del codice penale e l'allora responsabile dell'ufficio tecnico comunale, tra l'altro, per i delitti di cui agli articoli 110, 319, 321, 323, 48 e 481 del codice penale, assolvendo uno dei due consiglieri comunali sopra menzionati. Il sindaco ed il suo collaboratore, unitamente ad alcuni imprenditori ed al comandante pro tempore della locale stazione dei carabinieri, sono stati rinviati a giudizio per diversi reati ed, in particolare, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di piu' reati di corruzione, concussione, turbativa d'asta, abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. Anche un quarto consigliere comunale e' stato rinviato a giudizio per il delitto previsto dagli articoli 110 e 328 del codice penale. I lavori della Commissione di indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la consorteria radicata nel territorio. Il Comune di San Felice a Cancello e' situato in un'area connotata dalla pervasiva presenza di potenti organizzazioni criminali, di cui e' stata acclarata l'elevata capacita' di penetrazione nel tessuto economico locale, soprattutto nei settori dell'edilizia pubblica e privata, dei mercati ortofrutticoli e dello smaltimento dei rifiuti. Il Prefetto di Caserta evidenzia la continuita' che ha caratterizzato la gestione dell'ente negli ultimi anni. Precisamente, tra i consiglieri eletti a seguito delle ultime consultazioni amministrative cinque erano presenti nella consiliatura del 2011 ed altri quattro in quella del 2007. Ancora, un ulteriore consigliere comunale eletto nel 2013 ed il vicesindaco hanno fatto parte di entrambe le pregresse amministrazioni. Il sindaco ha ricoperto piu' volte la carica di consigliere comunale ed assessore di San Felice a Cancello fin dal 1985, nonche' la carica di primo cittadino dal 2002 al 2010. Viene quindi segnalato che taluni componenti degli organi di Governo del comune hanno vincoli di parentela o affinita' ovvero rapporti di frequentazione con soggetti controindicati o con esponenti dei sodalizi localmente egemoni. Dagli atti della magistratura inquirente emerge come gia' dal 2009 gli amministratori e dipendenti coinvolti nelle richiamate operazioni di polizia giudiziaria abbiano dato luogo ad una conduzione personalistica e clientelare dell'istituzione locale con particolare riferimento alla gestione degli appalti e degli affidamenti di lavori e servizi per il conseguimento di vantaggi prevalentemente economici. In tale contesto, risulta avere svolto un ruolo di primo piano il piu' volte citato collaboratore del sindaco, di cui sono stati evidenziati i collegamenti anche parentali con esponenti della criminalita' organizzata e che ha pesantemente condizionato l'attivita' dell'amministrazione comunale, pur non rivestendo alcun incarico all'interno della stessa. Emblematico in tal senso e' l'episodio relativo ad un incontro, documentato da fonti tecniche di prova, svoltosi presso l'abitazione del predetto collaboratore tra quest'ultimo, alcuni suoi stretti familiari ed il congiunto dell'elemento apicale della camorra destinatario del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli. Nel corso di tale incontro, sono stati presi accordi in ordine all'individuazione delle imprese a cui affidare la realizzazione delle opere comprese nel piano per gli insediamenti produttivi del comune. In proposito, e' altresi' emerso che il collaboratore del sindaco ha avuto in consegna il progetto di intervento per l'attuazione del piano in questione, gia' depositato agli atti dell'ente, proprio al fine di sottoporlo all'esame del sopra citato congiunto del capoclan, il quale viene descritto negli atti della magistratura inquirente come il referente della consorteria per la selezione delle ditte a cui affidare lavori ed appalti, nonche' l'incaricato di curare i rapporti con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche. Il Prefetto pone inoltre in rilievo come il sindaco abbia esercitato pressioni per anticipare la discussione relativa al piano in questione rispetto ad altri punti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale svoltosi l'11 giugno 2010, con lo scopo di assicurarne l'approvazione trattandosi di atto prodromico all'indizione della gara. Viene quindi segnalato che nei confronti di uno dei soci dell'impresa aggiudicataria della gestione della rete fognaria, nonche' nei confronti il preposto della gestione tecnica della ditta affidataria del servizio di mensa scolastica sono risultate frequentazioni con soggetti controindicati anche sotto il profilo della normativa antimafia. Nelle proprie conclusioni la Commissione di indagine sottolinea come il primo cittadino abbia sistematicamente adottato atti connotati da gravi profili di illiceita' come l'attribuzione, priva di qualunque fondamento giuridico, di compiti gestionali o di competenze assessorili a comuni cittadini. Tali incarichi sono stati conferiti con appositi atti sindacali - ben tredici da ottobre 2013 fino a pochi giorni prima l'esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - anche soggetti nei confronti dei quali sono state accertate gravi pendenze penali ovvero frequentazioni o collegamenti con elementi delle consorterie locali. Le verifiche espletate in sede di accesso hanno acclarato che con delibera di giunta di luglio 2013 e' stato istituito l'ufficio di staff dell'organo di vertice dell'ente, demandando al responsabile del settore affari generali la sottoscrizione delle convenzioni da stipulare con i professionisti individuati direttamente dal sindaco. In particolare, sono state messe in luce le molteplici irregolarita' ed anomalie che hanno caratterizzato la stipula delle convenzioni, con cui e' stato conferito un numero spropositato di incarichi - ben undici - in rapporto alla densita' demografica del comune. In contrasto con il generale principio di separazione tra attivita' di indirizzo politico ed attivita' gestionale, talune convenzioni sono state sottoscritte direttamente dal primo cittadino, senza la preventiva acquisizione dei curricula in violazione dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Tra i soggetti chiamati a comporre l'ufficio di staff figura un professionista, il quale - come riferito dal prefetto - ha rivestito il ruolo di responsabile tecnico in una societa' il cui amministratore unico, oltre ad essere allo stesso legato da vincoli di parentela, risulta coinvolto nel procedimento penale avviato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. E' significativo che con determina adottata dal responsabile dell'ufficio tecnico a novembre 2013 al professionista in parola e' stato conferito l'incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza con riferimento ad una parte delle opere di urbanizzazione comprese nel piano per gli insediamenti produttivi di cui sopra detto. Ancora, con successiva determina di gennaio 2014 il Segretario generale pro tempore, anch'egli indagato nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Napoli, ha affidato al predetto professionista il compito di predispone la relazione tecnica relativa alla congruita' di un accordo transattivo intervenuto tra il comune e la societa' aggiudicataria del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. L'organo ispettivo sottolinea che il conferimento dei sopra citati incarichi e' avvenuto in violazione del disposto dell'art. 90, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che sancisce il divieto di attribuire funzioni gestionali ai componenti degli uffici di staff degli organi di direzione politica. Peraltro, fonti tecniche di prova hanno fatto emergere l'esistenza di un accordo corruttivo che prevedeva la corresponsione di periodiche somme di denaro da parte del rappresentante legale della menzionata societa' affidataria del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione in favore del primo cittadino, del suo collaboratore e di un amministratore - facente parte anche della consiliatura del 2013 - in cambio dell'affidamento dell'appalto e dell'aumento dell'importo iniziale dei lavori per effetto di apposita variante in corso d'opera approvata con delibera di giunta a dicembre 2009. Parimenti, in base alla ricostruzione degli inquirenti partenopei, i responsabili della societa' concessionaria del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali hanno effettuato illecite dazioni di danaro in favore del sindaco, del suo collaboratore e del suddetto amministratore, nonche' del responsabile del servizio riscossione tributi. Questi ultimi, come evidenziano il Prefetto di Caserta e la Commissione di indagine, hanno inoltre indotto l'amministrazione comunale a chiedere un'anticipazione di cassa all'impresa in questione, anziche' alla cassa depositi e prestiti, accordandosi con i titolari della stessa per una spartizione degli interessi che negli anni sarebbero stati versati dall'ente. In tale prospettiva, assume valore sintomatico la vicenda relativa alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione e fornitura di kit contenenti buste per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, indetta con determina dirigenziale di aprile 2014. Al riguardo, le evidenze raccolte dagli organi inquirenti hanno messo in luce come la procedura sia stata alterata e pilotata ad opera dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico, d'accordo con il sindaco, in modo da far risultare aggiudicataria un'impresa tra i cui dipendenti figura uno stretto parente del personaggio apicale di un potente gruppo criminale. Da ultimo, il Prefetto di Caserta e l'Organo ispettivo richiamano molteplici ulteriori episodi di corruttela e di deviazione dell'azione amministrativa dell'ente dai principi di imparzialita' e di buon andamento, risultanti dalle citate indagini giudiziarie, quali le omissioni poste in essere dal comandante della polizia municipale in cambio di vantaggi personali ed il coinvolgimento del sindaco, del vicesindaco, di un consigliere comunale e del responsabile pro tempore dell'ufficio tecnico nella falsificazione della pesatura dei rifiuti solidi urbani, che ha consentito all'impresa affidataria del servizio di smaltimento di conseguire profitti illeciti. Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto di Caserta hanno evidenziato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Felice a Cancello, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente. Sebbene il processo di ripristino della legalita' nell'attivita' del comune sia gia' iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire l'affrancamento dalle influenze della criminalita', si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacita' pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali. L'arco temporale piu' lungo previsto dalla legge per la gestione straordinaria consente inoltre l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, piu' incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente. Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato puo' intervenire anche quando sia gia' disposto lo scioglimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della richiamata misura di rigore nei confronti del Comune di San Felice a Cancello (Caserta), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalita' e al recupero delle esigenze della collettivita'. In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Roma, 10 maggio 2017 Il Ministro dell'interno: Minniti