(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Nel  Comune  di  San  Felice  a  Cancello  (Caserta)  sono  state
riscontrate  forme  di  ingerenza   da   parte   della   criminalita'
organizzata  che  hanno  compromesso  la  libera   determinazione   e
l'imparzialita'   degli    organi    eletti    nelle    consultazioni
amministrative del 26 e 27 maggio 2013,  nonche'  il  buon  andamento
dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi. 
    Il  30  settembre  2016  e'  stata   eseguita   un'ordinanza   di
applicazione di misure restrittive cautelari, emessa dal giudice  per
le indagini preliminari presso il  Tribunale  di  Santa  Maria  Capua
Vetere, nei confronti del sindaco e di un suo collaboratore politico,
del vicesindaco, di due consiglieri comunali,  del  responsabile  pro
tempore dell'ufficio tecnico comunale e del comandante della  polizia
municipale. Conseguentemente con decreti in pari data il Prefetto  di
Caserta ha accertato l'esistenza  di  una  causa  di  sospensione  di
diritto dalla carica elettiva nei riguardi dei citati  amministratori
locali, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235. 
    In  seguito,  a  causa  delle  dimissioni  rassegnate  da   dieci
componenti dell'organo consiliare su sedici  assegnati,  con  decreto
del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2016 e' stato disposto
lo scioglimento del consiglio comunale con contestuale nomina  di  un
commissario  straordinario   per   la   provvisoria   amministrazione
dell'ente ex art. 141, comma del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267. 
    Il 17 gennaio 2017 nei confronti del  primo  cittadino  e  di  un
terzo consigliere comunale e' stata data esecuzione  ad  un'ulteriore
ordinanza di custodia cautelare in carcere, adottata dal giudice  per
le indagini preliminari presso il Tribunale di  Napoli  su  richiesta
della locale Direzione distrettuale  antimafia,  di  cui  sono  stati
destinatari, tra gli  altri,  anche  il  predetto  collaboratore  del
sindaco,  il  gia'  citato  responsabile  dell'ufficio  tecnico,   il
Segretario generale pro  tempore,  un  assessore  della  consiliatura
eletta nel 2007 ed un soggetto legato da stretti vincoli familiari ad
un  elemento  apicale  di  un  potente  gruppo  criminale.   Tra   le
fattispecie delittuose contestate vi sono l'associazione a delinquere
di stampo mafioso, nonche' i reati di cui agli articoli  319,  321  e
326  del  codice  penale,  aggravati  ai  sensi   dell'art.   7   del
decreto-legge 13 maggio  1991,  n.  152,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
    Il  quadro  indiziario   descritto   nei   citati   provvedimenti
giudiziari e' risultato nel  complesso  confermato  dalle  successive
decisioni assunte dal Tribunale del  riesame  di  Napoli,  nonostante
l'attenuazione di alcune posizioni sotto il  profilo  delle  esigenze
cautelari. 
    Le  risultanze  delle  inchieste  sfociate  nell'adozione   delle
ordinanze in parola hanno  fatto  emergere  l'esistenza,  all'interno
dell'amministrazione comunale, di  gravissimi  e  reiterati  fenomeni
corruttivi tali da costituire un vero e  proprio  «sistema  illegale»
caratterizzato dal costante asservimento delle risorse  pubbliche  al
tornaconto  personale   di   esponenti   dell'apparato   politico   e
burocratico dell'ente in un contesto inquietante di  commistione  con
gli interessi delle consorterie localmente egemoni. 
    Le predette gravi vicende che hanno  colpito  il  Comune  di  San
Felice a Cancello hanno indotto il prefetto di  Caserta  a  disporre,
con decreto del 2 febbraio 2017, l'accesso ai  sensi  dell'art.  143,
comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000. 
    Al termine  dell'indagine  ispettiva  il  Prefetto,  su  conforme
parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
integrato con  la  partecipazione  del  sostituto  Procuratore  della
Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia  del  Tribunale
di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il  Tribunale  di
Santa Maria Capua Vetere, riunitosi lo  scorso  20  aprile  2017,  ha
predisposto l'allegata relazione, che  costituisce  parte  integrante
della presente proposta, in cui si  da'  atto  della  sussistenza  di
concreti, univoci e rilevanti elementi  su  collegamenti  diretti  ed
indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata
di  tipo  mafioso  e  su  forme  di  condizionamento  degli   stessi,
riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione  della  misura
prevista dal citato art. 143. 
    Successivamente,  a   seguito   di   giudizio   abbreviato,   con
dispositivo di sentenza del 28 aprile 2017,  il  Tribunale  di  Santa
Maria Capua Vetere ha condannato il vicesindaco per violazione  degli
articoli 56 e 319-quater del codice penale  e  l'allora  responsabile
dell'ufficio tecnico comunale, tra l'altro, per i delitti di cui agli
articoli 110, 319, 321, 323, 48 e 481 del codice  penale,  assolvendo
uno dei due consiglieri comunali sopra menzionati. Il sindaco  ed  il
suo collaboratore, unitamente ad alcuni imprenditori ed al comandante
pro  tempore  della  locale  stazione  dei  carabinieri,  sono  stati
rinviati a  giudizio  per  diversi  reati  ed,  in  particolare,  per
associazione a delinquere finalizzata alla commissione di piu'  reati
di corruzione, concussione, turbativa d'asta, abuso d'ufficio e falso
in atto pubblico. Anche  un  quarto  consigliere  comunale  e'  stato
rinviato a giudizio per il delitto previsto dagli articoli 110 e  328
del codice penale. 
    I lavori della Commissione di  indagine  hanno  preso  in  esame,
oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione  comunale,
la cornice criminale ove si colloca l'ente, con particolare  riguardo
ai rapporti tra gli amministratori  e  la  consorteria  radicata  nel
territorio. 
    Il Comune  di  San  Felice  a  Cancello  e'  situato  in  un'area
connotata  dalla  pervasiva  presenza   di   potenti   organizzazioni
criminali,  di  cui  e'  stata  acclarata  l'elevata   capacita'   di
penetrazione nel tessuto economico locale,  soprattutto  nei  settori
dell'edilizia pubblica e privata, dei mercati ortofrutticoli e  dello
smaltimento dei rifiuti. 
    Il  Prefetto  di  Caserta  evidenzia  la   continuita'   che   ha
caratterizzato la gestione dell'ente negli ultimi anni. Precisamente,
tra  i  consiglieri  eletti  a  seguito  delle  ultime  consultazioni
amministrative cinque erano presenti nella consiliatura del  2011  ed
altri quattro in quella del 2007. Ancora,  un  ulteriore  consigliere
comunale eletto nel 2013 ed  il  vicesindaco  hanno  fatto  parte  di
entrambe le pregresse amministrazioni. Il sindaco ha  ricoperto  piu'
volte la carica di consigliere comunale ed assessore di San Felice  a
Cancello fin dal 1985, nonche' la carica di primo cittadino dal  2002
al 2010. 
    Viene quindi segnalato che  taluni  componenti  degli  organi  di
Governo del comune hanno vincoli  di  parentela  o  affinita'  ovvero
rapporti  di  frequentazione  con  soggetti  controindicati   o   con
esponenti dei sodalizi localmente egemoni. 
    Dagli atti della magistratura inquirente  emerge  come  gia'  dal
2009 gli  amministratori  e  dipendenti  coinvolti  nelle  richiamate
operazioni  di  polizia  giudiziaria  abbiano  dato  luogo   ad   una
conduzione personalistica e clientelare dell'istituzione  locale  con
particolare  riferimento  alla  gestione  degli   appalti   e   degli
affidamenti di lavori e servizi  per  il  conseguimento  di  vantaggi
prevalentemente economici. 
    In tale contesto, risulta avere svolto un ruolo di primo piano il
piu' volte citato  collaboratore  del  sindaco,  di  cui  sono  stati
evidenziati  i  collegamenti  anche  parentali  con  esponenti  della
criminalita'  organizzata  e   che   ha   pesantemente   condizionato
l'attivita' dell'amministrazione comunale, pur non  rivestendo  alcun
incarico all'interno della stessa. 
    Emblematico in tal senso e' l'episodio relativo ad  un  incontro,
documentato da fonti tecniche di prova, svoltosi presso  l'abitazione
del predetto collaboratore  tra  quest'ultimo,  alcuni  suoi  stretti
familiari  ed  il  congiunto  dell'elemento  apicale  della   camorra
destinatario del provvedimento cautelare emesso dal  giudice  per  le
indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli. Nel corso di tale
incontro, sono stati presi accordi in ordine all'individuazione delle
imprese a cui affidare la  realizzazione  delle  opere  comprese  nel
piano per gli insediamenti produttivi del comune. 
    In proposito, e' altresi' emerso che il collaboratore del sindaco
ha avuto in consegna il progetto di intervento per  l'attuazione  del
piano in questione, gia' depositato agli atti dell'ente,  proprio  al
fine di sottoporlo all'esame del sopra citato congiunto del capoclan,
il quale viene descritto negli  atti  della  magistratura  inquirente
come il referente della consorteria per la selezione  delle  ditte  a
cui affidare lavori ed appalti,  nonche'  l'incaricato  di  curare  i
rapporti con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche. 
    Il Prefetto  pone  inoltre  in  rilievo  come  il  sindaco  abbia
esercitato pressioni per anticipare la discussione relativa al  piano
in questione rispetto ad altri punti iscritti all'ordine  del  giorno
del consiglio comunale svoltosi l'11 giugno 2010,  con  lo  scopo  di
assicurarne   l'approvazione   trattandosi   di    atto    prodromico
all'indizione della gara. 
    Viene  quindi  segnalato  che  nei  confronti  di  uno  dei  soci
dell'impresa  aggiudicataria  della  gestione  della  rete  fognaria,
nonche' nei confronti il preposto della gestione tecnica della  ditta
affidataria  del  servizio  di  mensa   scolastica   sono   risultate
frequentazioni con soggetti controindicati  anche  sotto  il  profilo
della normativa antimafia. 
    Nelle proprie conclusioni la Commissione di  indagine  sottolinea
come  il  primo  cittadino  abbia  sistematicamente   adottato   atti
connotati da gravi profili di illiceita' come  l'attribuzione,  priva
di  qualunque  fondamento  giuridico,  di  compiti  gestionali  o  di
competenze assessorili a comuni cittadini. Tali incarichi sono  stati
conferiti con appositi atti sindacali - ben tredici da  ottobre  2013
fino a  pochi  giorni  prima  l'esecuzione  dell'ordinanza  cautelare
emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere - anche soggetti  nei  confronti  dei  quali
sono state accertate gravi pendenze penali  ovvero  frequentazioni  o
collegamenti con elementi delle consorterie locali. 
    Le verifiche espletate in sede di accesso hanno acclarato che con
delibera di giunta di luglio 2013 e'  stato  istituito  l'ufficio  di
staff dell'organo di vertice dell'ente,  demandando  al  responsabile
del settore affari generali la sottoscrizione  delle  convenzioni  da
stipulare con i professionisti individuati direttamente dal  sindaco.
In particolare, sono state messe in luce le molteplici  irregolarita'
ed anomalie che hanno caratterizzato la  stipula  delle  convenzioni,
con cui e' stato conferito un numero spropositato di incarichi -  ben
undici -  in  rapporto  alla  densita'  demografica  del  comune.  In
contrasto con il generale principio di separazione tra  attivita'  di
indirizzo politico ed attivita' gestionale, talune  convenzioni  sono
state  sottoscritte  direttamente  dal  primo  cittadino,  senza   la
preventiva acquisizione dei curricula in violazione dell'art. 15  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Tra i soggetti  chiamati  a
comporre l'ufficio di staff figura un professionista, il quale - come
riferito dal prefetto - ha rivestito il ruolo di responsabile tecnico
in una societa' il cui amministratore unico,  oltre  ad  essere  allo
stesso  legato  da  vincoli  di  parentela,  risulta  coinvolto   nel
procedimento penale avviato dalla Direzione distrettuale antimafia di
Napoli. 
    E' significativo che  con  determina  adottata  dal  responsabile
dell'ufficio tecnico a novembre 2013 al professionista in  parola  e'
stato conferito l'incarico di direttore  dei  lavori  e  coordinatore
della  sicurezza  con  riferimento  ad  una  parte  delle  opere   di
urbanizzazione comprese nel piano per gli insediamenti produttivi  di
cui sopra detto. Ancora, con successiva determina di gennaio 2014  il
Segretario generale pro tempore, anch'egli indagato nel  procedimento
penale pendente innanzi  al  Tribunale  di  Napoli,  ha  affidato  al
predetto professionista il compito di predispone la relazione tecnica
relativa alla congruita' di un accordo transattivo intervenuto tra il
comune e la  societa'  aggiudicataria  del  servizio  di  gestione  e
manutenzione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione.  L'organo
ispettivo sottolinea che il conferimento dei sopra  citati  incarichi
e' avvenuto in violazione del disposto dell'art. 90, comma 3-bis, del
decreto legislativo n. 267 del  2000,  che  sancisce  il  divieto  di
attribuire funzioni gestionali ai componenti degli  uffici  di  staff
degli organi di direzione politica. 
    Peraltro,  fonti  tecniche  di   prova   hanno   fatto   emergere
l'esistenza di un accordo corruttivo che prevedeva la  corresponsione
di periodiche somme di denaro  da  parte  del  rappresentante  legale
della menzionata societa' affidataria  del  servizio  di  gestione  e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione in  favore  del
primo cittadino, del suo  collaboratore  e  di  un  amministratore  -
facente  parte  anche  della  consiliatura  del  2013  -  in   cambio
dell'affidamento dell'appalto e  dell'aumento  dell'importo  iniziale
dei  lavori  per  effetto  di  apposita  variante  in  corso  d'opera
approvata con delibera di giunta a dicembre 2009. 
    Parimenti,  in   base   alla   ricostruzione   degli   inquirenti
partenopei, i responsabili della societa' concessionaria del servizio
di gestione e riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e
patrimoniali hanno effettuato illecite dazioni di  danaro  in  favore
del sindaco, del suo collaboratore  e  del  suddetto  amministratore,
nonche' del responsabile del  servizio  riscossione  tributi.  Questi
ultimi, come evidenziano il Prefetto di Caserta e la  Commissione  di
indagine, hanno inoltre indotto l'amministrazione comunale a chiedere
un'anticipazione di cassa all'impresa  in  questione,  anziche'  alla
cassa depositi e prestiti, accordandosi con i titolari  della  stessa
per una spartizione degli interessi che negli  anni  sarebbero  stati
versati dall'ente. 
    In  tale  prospettiva,  assume  valore  sintomatico  la   vicenda
relativa alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione  e
fornitura di kit contenenti buste per la raccolta  differenziata  dei
rifiuti solidi urbani, indetta con determina dirigenziale  di  aprile
2014. Al riguardo, le evidenze raccolte dagli organi inquirenti hanno
messo in luce come la procedura sia  stata  alterata  e  pilotata  ad
opera dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico, d'accordo con il
sindaco, in modo da far risultare aggiudicataria un'impresa tra i cui
dipendenti figura uno stretto parente del personaggio apicale  di  un
potente gruppo criminale. 
    Da ultimo, il Prefetto di Caserta e l'Organo ispettivo richiamano
molteplici  ulteriori  episodi  di   corruttela   e   di   deviazione
dell'azione amministrativa dell'ente dai principi di imparzialita'  e
di buon andamento,  risultanti  dalle  citate  indagini  giudiziarie,
quali le omissioni poste  in  essere  dal  comandante  della  polizia
municipale in cambio di vantaggi personali ed il  coinvolgimento  del
sindaco,  del  vicesindaco,  di  un  consigliere   comunale   e   del
responsabile pro tempore dell'ufficio  tecnico  nella  falsificazione
della  pesatura  dei  rifiuti  solidi  urbani,  che   ha   consentito
all'impresa affidataria del servizio  di  smaltimento  di  conseguire
profitti illeciti. 
    Le vicende analiticamente esaminate e  dettagliatamente  riferite
nella relazione del Prefetto di Caserta hanno evidenziato  una  serie
di condizionamenti nell'amministrazione  comunale  di  San  Felice  a
Cancello, volti a perseguire fini diversi  da  quelli  istituzionali,
che  determinano  lo  svilimento  e  la   perdita   di   credibilita'
dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della
collettivita',  rendendo  necessario  l'intervento  dello  Stato  per
assicurare il risanamento dell'ente. 
    Sebbene il processo di ripristino della legalita'  nell'attivita'
del comune sia  gia'  iniziato  attraverso  la  gestione  provvisoria
dell'ente affidata al commissario straordinario, ai  sensi  dell'art.
141 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, in considerazione
dei fatti suesposti e per garantire l'affrancamento  dalle  influenze
della criminalita', si ritiene, comunque, necessaria la nomina  della
commissione straordinaria di cui all'art. 144  dello  stesso  decreto
legislativo, anche per  scongiurare  il  pericolo  che  la  capacita'
pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora  esprimersi  in
occasione delle prossime consultazioni elettorali. 
    L'arco temporale piu' lungo previsto dalla legge per la  gestione
straordinaria consente inoltre l'avvio di iniziative e di  interventi
programmatori che, piu'  incisivamente,  favoriscono  il  risanamento
dell'ente. 
    Rilevato che, per  le  caratteristiche  che  lo  configurano,  il
provvedimento  dissolutorio  previsto  dall'art.  143   del   decreto
legislativo citato puo' intervenire anche quando sia gia' disposto lo
scioglimento per altra  causa,  differenziandosene  per  funzioni  ed
effetti, si propone l'adozione della richiamata misura di rigore  nei
confronti  del  Comune  di  San  Felice  a  Cancello  (Caserta),  con
conseguente  affidamento  della  gestione  dell'ente  locale  ad  una
commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli  144
e  145,  sono  attribuite  specifiche  competenze  e  metodologie  di
intervento  finalizzate  a  garantire,  nel  tempo,  la   rispondenza
dell'azione amministrativa ai principi di  legalita'  e  al  recupero
delle esigenze della collettivita'. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
      Roma, 10 maggio 2017 
 
                                    Il Ministro dell'interno: Minniti