Art. 4 Segreteria tecnica, risorse umane e strumentali 1. Il Commissario unico si avvale, per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 2, comma 10, del menzionato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, di una segreteria tecnica composta da non piu' di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto e' determinata l'indennita' onnicomprensiva spettante a ciascun componente della segreteria, nei limiti di una spesa complessiva per il compenso dei membri della segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2017-2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 2. Il Commissario unico si avvale altresi', ai sensi dell'art. 2, comma 9, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, sulla base di apposite convenzioni, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nelle aree di intervento, utilizzando risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle suddette convenzioni sono poste a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.