IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la direttiva 92/106/CEE del Consiglio del  7  dicembre  1992,
relativa  alla  fissazione  di  norme  comuni  per  taluni  trasporti
combinati di merci tra Stati membri,  recepita  con  il  decreto  del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  15  febbraio   2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001; 
  Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25  luglio  1996  che
stabilisce,  per  taluni  veicoli  stradali   che   circolano   nella
Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e
internazionale  e   i   pesi   massimi   autorizzati   nel   traffico
internazionale, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti  e
della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6  aprile  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998; 
  Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 febbraio 2002, che modifica la  suddetta  direttiva  96/53/CE,
recepita con il decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
259 del 7 novembre 2003; 
  Vista  la  direttiva  2007/46/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  5  settembre  2007,  che  istituisce  un  quadro  per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'  dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche  destinati  a  tali  veicoli,
recepita con il decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008; 
  Visto l'art. 18 del regolamento (CE) n.  1071/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009,  che  stabilisce  norme
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare  l'attivita'  di
trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del  Consiglio
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada  di
merci e  di  viaggiatori,  nonche'  il  riconoscimento  reciproco  di
diplomi,  certificati  e  altri  titoli  allo   scopo   di   favorire
l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali; 
  Vista  la  direttiva  2015/719/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la piu'  volte  richiamata
direttiva 96/53/CE; 
  Viste le rettifiche alla suddetta direttiva 2015/719/UE pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  n.  L
207 del 4 agosto 2015 e n. L 327 del 2 dicembre 2016; 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 71, commi 2,  3
e 4, che stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  a  decretare  in  materia  di  norme  costruttive   e
funzionali dei veicoli a motore e dei loro  rimorchi  ispirandosi  al
diritto comunitario, nonche' l'art. 229 che delega i  Ministri  della
Repubblica a recepire, con proprio decreto secondo le competenze loro
attribuite,  le  direttive   comunitarie   concernenti   le   materie
disciplinate dallo stesso codice; 
  Ritenuto   opportuno   trasporre   nell'ordinamento   interno    le
disposizioni della direttiva 2015/719/UE; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e
  del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998. 
 
  1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e  del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 1,  comma  1,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «a) alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 ed  M3,
e dei loro rimorchi della categoria O, e dei veicoli a  motore  delle
categorie N2 ed N3, e dei loro rimorchi delle  categorie  O3  ed  O4,
quali definiti  nell'allegato  II  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  28  aprile   2008   e   successive
modificazioni;»; 
    b) all'art. 2, comma 1: 
      1) dopo la definizione: «carico indivisibile», sono inserite le
seguenti: 
      «combustibili alternativi», combustibili o fonti di energia che
fungono, almeno in  parte,  da  sostituti  delle  fonti  di  petrolio
fossile nella fornitura di energia per il  trasporto  e  che  possono
contribuire alla sua decarbonizzazione e  migliorare  le  prestazioni
ambientali del settore dei trasporti, che consistono in: 
  a) elettricita' consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici; 
  b) idrogeno; 
  c) gas naturale, compreso  il  biometano,  in  forma  gassosa  (gas
naturale compresso - GNC) e liquefatta  (gas  naturale  liquefatto  -
GNL); 
  d) gas di petrolio liquefatto (GPL); 
  e) energia meccanica immagazzinata/prodotta  a  bordo,  incluso  il
calore di scarto; 
      «veicolo alimentato con combustibili alternativi», un veicolo a
motore alimentato del tutto o in parte da un combustibile alternativo
e che e' stato omologato nel quadro della direttiva 2007/46/CE; 
      «operazione di trasporto intermodale»: 
  a) le operazioni di trasporto combinato,  di  cui  all'art.  1  del
decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  15  febbraio
2001, e successive modificazioni, che comportano il trasporto di  uno
o piu' container o casse mobili, fino a una lunghezza totale  massima
di 45 piedi, oppure 
  b) le operazioni di trasporto che comportano il trasporto di uno  o
piu' container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di
45 piedi, per vie navigabili interne, purche'  il  tragitto  stradale
iniziale o finale non superi 150 km. nel territorio  dell'Unione.  La
su  menzionata  distanza  di  150  km.  puo'  essere   superata   per
raggiungere il piu' vicino  terminale  di  trasporto  idoneo  per  il
servizio previsto, nel caso di: 
  1) veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera a)  o  b),
oppure 
  2) veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera c)  o  d),
nel caso in cui tali distanze siano  consentite  nello  Stato  membro
interessato. Per le operazioni  di  trasporto  intermodale,  il  piu'
vicino terminale di trasporto idoneo di erogazione del servizio  puo'
essere situato in uno Stato membro diverso  da  quello  in  cui  sono
avvenute le operazioni di carico o scarico; 
  «speditore», un'entita' giuridica o una persona fisica o  giuridica
che e' indicata  nella  polizza  di  carico  o  in  un  documento  di
trasporto equivalente, come una polizza di carico «cumulativa», quale
speditore e/o in nome della quale o per conto della  quale  e'  stato
concluso un contratto di trasporto con l'impresa di trasporto;»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «della direttiva  70/156/CEE»
sono sostituite dalle  seguenti:  «del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  28  aprile   2008   e   successive
modificazioni»; 
    c) all'art. 4: 
  1) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; 
  2) i commi 6 e 7 sono abrogati; 
    d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Gli autoarticolati immessi in circolazione anteriormente al  1°
gennaio  1991  e  che  non  sono  conformi  alle  specifiche  di  cui
all'allegato I, punti 1.6 e  4.4,  si  considerano  conformi  a  tali
specifiche, ai fini dell'art. 3, se non superano la lunghezza  totale
di 15,50 m.»; 
    e) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 - 1. Al fine  di  migliorarne  l'efficienza  energetica,  i
veicoli o i veicoli combinati che sono  equipaggiati  di  dispositivi
aerodinamici rispondenti ai requisiti, di cui ai commi 2 e 3, e  sono
conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile  2008  e  successive  modificazioni,  possono  superare  le
lunghezze massime previste all'allegato I, punto 1.1, allo  scopo  di
permettere l'installazione di tali dispositivi sulla parte posteriore
dei veicoli o dei veicoli combinati. I veicoli o i veicoli  combinati
equipaggiati di tali dispositivi devono essere conformi  all'allegato
I, punto 1.5, e i superamenti  della  lunghezza  massima  non  devono
comportare un aumento della lunghezza di carico  di  tali  veicoli  o
veicoli combinati. 
  2. Prima dell'immissione sul mercato, i  dispositivi  aerodinamici,
di cui al comma 1, che superano 500 mm. di lunghezza, sono  omologati
ai sensi delle norme in materia di omologazione, di  cui  al  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28  aprile  2008  e
successive modificazioni. 
  3. I dispositivi aerodinamici, di cui al comma 1, devono soddisfare
le seguenti condizioni operative: 
  a) ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti  della  strada  o
del  conducente,  devono  essere  piegati,  ritratti  o  rimossi  dal
conducente; 
  b) il loro uso sulle infrastrutture stradali urbane  e  interurbane
deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone  in  cui
il limite di velocita' e' inferiore o uguale ai 50 km orari e in  cui
e' piu' probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili; 
  c) il loro  uso  deve  essere  compatibile  con  le  operazioni  di
trasporto  intermodali  e,  in  particolare,  allorche'  ritratti   o
piegati, non devono superare di oltre 20  cm.  la  lunghezza  massima
autorizzata. 
  4. Le disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai
fini dell'attuazione del comma  3  sono  adottate  dalla  Commissione
europea. 
  5. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di recepimento o di
applicazione delle necessarie modifiche alle norme di cui al comma  2
e dopo l'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, a seconda del
caso.»; 
    f) l'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 - 1. Allo scopo di migliorare l'efficienza  energetica,  in
particolare per quanto riguarda le  prestazioni  aerodinamiche  delle
cabine,  nonche'  la  sicurezza  stradale,  i  veicoli  o  i  veicoli
combinati rispondenti ai requisiti, di cui al comma 2, e conformi  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  28  aprile
2008  e  successive  modificazioni,  possono  superare  le  lunghezze
massime di cui all'allegato I, punto  1.1,  purche'  la  loro  cabina
fornisca   prestazioni   aerodinamiche,   efficienza   energetica   e
prestazioni di sicurezza superiori. I veicoli o i  veicoli  combinati
equipaggiati di tali cabine devono essere  conformi  all'allegato  I,
punto 1.5,  e  i  superamenti  della  lunghezza  massima  non  devono
comportare un aumento della capacita' di carico di tali veicoli. 
  2. Prima dell'immissione sul mercato, i veicoli di cui al  comma  1
sono omologati ai sensi delle norme in materia  di  omologazione,  di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  28
aprile 2008 e successive modificazioni. 
  3. Il comma 1 si applica a decorrere da tre anni dopo  la  data  di
recepimento  o  di  applicazione  delle  necessarie  modifiche  degli
strumenti di cui al comma 2, a seconda del caso.»; 
    g) dopo l'art. 10, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  10-bis  -  1.  Il  peso  massimo  autorizzato  dei   veicoli
alimentati  con   combustibili   alternativi   e'   quello   indicato
all'allegato I, punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. I  veicoli  alimentati  con
combustibili alternativi devono rispettare anche  i  limiti  di  peso
massimo autorizzato per asse di cui all'allegato I, punto 3. Il  peso
aggiuntivo necessario  per  i  veicoli  alimentati  con  combustibili
alternativi e' definito  in  base  alla  documentazione  fornita  dal
fabbricante al momento  dell'omologazione  del  veicolo  interessato.
Tale peso aggiuntivo e'  indicato  nella  prova  ufficiale  richiesta
conformemente all'art. 6. 
  Art. 10-ter - 1. La lunghezza massima, di cui all'allegato I, punto
1.1, ove applicabile in funzione dell'art. 9, comma 1, e la  distanza
massima, di cui all'allegato I, punto 1.6, possono essere superate di
15 cm. per  i  veicoli  o  i  veicoli  combinati  che  effettuino  un
trasporto di container di 45 piedi di lunghezza o di casse mobili  di
45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi, purche' il trasporto stradale
del  container  o  della  cassa  mobile  in  questione   rientri   in
un'operazione di trasporto intermodale. 
  Art. 10-quater - 1. Entro  il  27  maggio  2021,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il  Ministro
dell'interno ed il Ministro dello sviluppo economico,  sono  adottate
le misure specifiche per identificare e controllare  i  veicoli  o  i
veicoli combinati in circolazione che possono aver superato  il  peso
massimo autorizzato, al fine  di  assicurare  la  conformita'  con  i
requisiti del presente decreto. Tali  misure  possono  consistere  in
sistemi automatici  collocati  sulle  infrastrutture  stradali  o  in
apparecchiature  di  pesatura  installate  a  bordo  dei  veicoli  in
conformita' al comma 4. L'installazione di apparecchiature  di  bordo
di  pesatura  non  riguarda  i  veicoli   o   i   veicoli   combinati
immatricolati  in  un  altro  Stato  membro.  I  sistemi   automatici
impiegati  per  constatare  le  violazioni  al  presente  decreto  ed
irrogare  le  sanzioni,  devono  essere  certificati.  Se  i  sistemi
automatici sono usati esclusivamente a fini di  identificazione,  non
e' necessario che siano certificati. 
  2. Per  ogni  anno  civile,  sono  svolti  un  numero  adeguato  di
controlli  del  peso  dei  veicoli  o  dei   veicoli   combinati   in
circolazione, proporzionato al numero totale di  veicoli  ispezionati
ogni anno a livello nazionale. 
  3. Le informazioni sulle violazioni e sulle  sanzioni  connesse  al
presente articolo sono scambiate con gli altri Stati membri, ai sensi
dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio. 
  4. Le apparecchiature di pesatura installate a  bordo,  di  cui  al
comma   1,   devono   essere   precise   e   affidabili,   pienamente
interoperabili e compatibili con tutti i tipi di veicoli, al fine  di
consentire la  comunicazione,  in  qualsiasi  momento,  dei  dati  di
pesatura da un veicolo in movimento alle autorita'  competenti  cosi'
come al suo conducente. Tale comunicazione e'  effettuata  attraverso
l'interfaccia definita dalle norme CEN DSRC EN 12253,  EN  12795,  EN
12834, EN 13372 e ISO 14906. Inoltre, tale  comunicazione  garantisce
che  le  autorita'  competenti   possano   comunicare   e   scambiare
informazioni allo stesso modo con i veicoli  e  i  veicoli  combinati
immatricolati in qualsiasi  altro  Stato  membro  che  utilizzano  le
apparecchiature  di  pesatura  installate  a  bordo.  Ai  fini  della
compatibilita' con qualsiasi tipo di veicolo, i sistemi di bordo  dei
veicoli a motore devono avere la capacita' di ricevere e  trattare  i
dati  trasmessi  da  qualsiasi  tipo  di  rimorchio  o  semirimorchio
agganciato al veicolo a motore. 
  Art. 10-quinquies - 1. Per il trasporto di container e casse mobili
lo speditore consegna al vettore a cui  affida  il  trasporto  di  un
container o di una cassa mobile una dichiarazione indicante  il  peso
del container o della cassa  mobile  trasportati,  e  il  vettore  e'
tenuto a fornire  l'accesso  a  tutta  la  documentazione  pertinente
fornita dallo speditore su richiesta  dei  funzionari  incaricati  al
controllo del rispetto della masse di circolazione  per  la  verifica
dell'eventuale sovraccarico. 
  2. Con ulteriore decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono disciplinate le modalita' di attuazione degli obblighi
di cui al comma 1 ed in particolare sono individuati  gli  schemi  di
documentazione e le informazioni minime ivi contenute. 
  Art 10-sexies - 1. Le informazioni necessarie per quanto  riguarda:
a) il numero di  controlli  effettuati  durante  i  due  anni  civili
precedenti, e b) il numero di  veicoli  o  di  veicoli  combinati  in
sovraccarico che sono stati individuati sono trasmesse dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  alla  Commissione  europea  con
cadenza biennale e al piu' tardi  entro  il  30  settembre  dell'anno
successivo a quello in cui si e'  concluso  il  biennio  interessato.
Tali informazioni possono formare parte delle informazioni presentate
ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio.»; 
    h) l'Allegato I e' sostituito dall'allegato al presente decreto.