Art. 2 
 
 
                        Presentazione reclami 
 
  1. I reclami possono essere trasmessi  a  mezzo  posta  elettronica
certificata,  posta  elettronica  e  posta  ordinaria.  Ogni  regione
pubblica  sul  proprio  sito  internet  tutti   gli   indirizzi   cui
trasmettere i reclami,  ogni  indicazione  utile  alla  presentazione
degli stessi,  avvalendosi  di  una  modulistica  conforme  a  quella
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, nonche' eventuali  cambi
di competenza dell'ufficio, di denominazione o di indirizzo  indicati
nel  presente  decreto,  previa  comunicazione  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la  vigilanza
sulle autorita' portuali, infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne. 
  2. Per i servizi di competenza regionale e locale, ogni regione  e'
tenuta a dare ampia diffusione alle procedure  relative  all'iter  di
segnalazione di presunte infrazioni al regolamento europeo  da  parte
dei vettori e degli operatori dei terminali.