Art. 2 Presentazione reclami 1. I reclami possono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica e posta ordinaria. Ogni regione pubblica sul proprio sito internet tutti gli indirizzi cui trasmettere i reclami, ogni indicazione utile alla presentazione degli stessi, avvalendosi di una modulistica conforme a quella dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, nonche' eventuali cambi di competenza dell'ufficio, di denominazione o di indirizzo indicati nel presente decreto, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. 2. Per i servizi di competenza regionale e locale, ogni regione e' tenuta a dare ampia diffusione alle procedure relative all'iter di segnalazione di presunte infrazioni al regolamento europeo da parte dei vettori e degli operatori dei terminali.