Art. 2 
 
 
                     Trasferimento delle risorse 
 
  1. Al fine  di  assicurare  la  piena  funzionalita'  degli  Uffici
speciali per la ricostruzione, le risorse  previste  per  l'esercizio
2017 sono corrisposte a titolo di anticipazione nella misura del  50%
dell'importo complessivo stanziato. A tal fine, entro quindici giorni
dall'entrata in vigore della presente ordinanza,  ciascun  presidente
di regione - vicecommissario provvede  a  comunicare  al  Commissario
straordinario, ai fini del rimborso degli oneri gia' sostenuti per il
primo avvio degli Uffici medesimi da parte  di  ciascuno  degli  enti
aderenti alla convenzione di  costituzione  stipulata  in  attuazione
dell'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 e  dell'anticipazione  delle
somme occorrenti per completarne l'allestimento, i dati relativi alle
spese  di  funzionamento  a  valere  sulle   risorse   previste   per
l'esercizio 2017. 
  2.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione
prevista dal  comma  1,  il  Commissario  straordinario  provvede  al
trasferimento sulle contabilita'  speciali  intestate  ai  presidenti
delle regioni - vicecommissari delle risorse di cui  all'art.  4  del
decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti  dall'art.
3, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge e secondo  le  percentuali
stabilite nell'art. 1 della presente ordinanza commissariale. 
  3. La quota residua delle risorse relative  all'esercizio  2017  e'
erogata a saldo, a conclusione dell'esercizio,  previa  presentazione
del  rendiconto  e  tenendo  conto  in  ogni  caso  di  quanto   gia'
corrisposto in base al precedente comma 2. 
  4. Le spese di funzionamento  relative  all'esercizio  2018,  ed  a
valere sulle risorse previste  per  il  medesimo  esercizio,  saranno
rimborsate con cadenza trimestrale secondo i  tempi  e  le  modalita'
previsti dai paragrafi 3 e 4 dell'art. 9 dello schema di convenzione,
adottato con l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016,  come  modificato
dall'art. 3 della presente ordinanza.