Art. 3 Modifica dell'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 1. All'art. 9 dello schema di convenzione adottato con l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il paragrafo 1 e' integralmente sostituito dal seguente: «La copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione previste dall'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' assicurata dalle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario, nei limiti previsti dal medesimo art. 3. Le eventuali spese eccedenti detti limiti sono a carico di ciascuna regione ai sensi e per gli effetti del comma 1-quater dell'art. 3 del medesimo decreto-legge.»; b) il paragrafo 4 e' integralmente sostituito dal seguente: «L'Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruita' delle spese e predispone il relativo rendiconto trimestrale. Il presidente della regione - vicecommissario, sulla base del predetto rendiconto, trasmette, entro trenta giorni, la richiesta di rimborso al Commissario straordinario il quale provvede, entro i successivi trenta giorni, al trasferimento dei fondi all' apposita contabilita' speciale.»; 2. Le disposizioni contenute nel comma 1 sono inserite automaticamente nelle convenzioni stipulate dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in attuazione dell'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 e sostituiscono, di diritto, le clausole difformi ivi contenute.