Art. 3 
 
 
          Modifica dell'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 
 
  1. All'art. 9 dello schema di convenzione adottato con  l'ordinanza
n. 1 del 10 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il paragrafo 1 e' integralmente  sostituito  dal  seguente:  «La
copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione previste dall'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n.
189 del 2016 e' assicurata dalle risorse  messe  a  disposizione  dal
Commissario straordinario, nei limiti previsti dal medesimo  art.  3.
Le eventuali spese eccedenti detti limiti sono a carico  di  ciascuna
regione ai sensi e per gli effetti del comma 1-quater dell'art. 3 del
medesimo decreto-legge.»; 
  b)  il  paragrafo  4  e'  integralmente  sostituito  dal  seguente:
«L'Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruita' delle
spese e predispone il relativo rendiconto trimestrale. Il  presidente
della regione - vicecommissario, sulla base del predetto  rendiconto,
trasmette,  entro  trenta  giorni,  la  richiesta  di   rimborso   al
Commissario straordinario  il  quale  provvede,  entro  i  successivi
trenta giorni, al trasferimento dei fondi all' apposita  contabilita'
speciale.»; 
  2.  Le  disposizioni  contenute   nel   comma   1   sono   inserite
automaticamente nelle convenzioni stipulate  dalle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria in attuazione  dell'ordinanza  n.  1  del  10
novembre 2016 e sostituiscono, di diritto, le clausole  difformi  ivi
contenute.