Art. 4 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede, in applicazione dell'art. 3, comma 1-ter del  decreto-legge
n. 189  del  2016  con  le  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino
ad un massimo di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2017  e
2018.