Art. 4 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, in applicazione dell'art. 3, comma 1-ter del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.