IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  108152  del  22  dicembre  2016,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2017 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del
Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4 e  11  del  succitato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto l'art. 26 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre  2003,  n.  398  sopracitato,  regolamento  concernente   la
disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  e  2014/25/UE»,
ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove  si  stabilisce
che le disposizioni del codice stesso non si applicano  ai  contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  3088  del  15  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17  gennaio  2015,
recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  293
del 17 dicembre 2012,  recante  disposizioni  per  le  operazioni  di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari,
della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale  di
rimborso dei titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96717  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  294
del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione
collettiva (CACs) nei titoli di Stato; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui e' stato stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno  stesso,
cosi' come modificato dal decreto-legge 23  dicembre  2016,  n.  237,
convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  24
maggio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 48.531 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in  data  17  marzo  e  7  luglio  2004,  10
gennaio, 10 febbraio, 11 aprile, 8  luglio  e  8  settembre  2005,  9
settembre 2011 nonche' 6 aprile 2012, con i quali e'  stata  disposta
l'emissione delle prime diciassette  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 4,50%  con  godimento  1°  febbraio  2004  e  scadenza  1°
febbraio 2020; 
  Visti i propri decreti in data 8 luglio, 22 settembre e  9  ottobre
2009, 10 febbraio 12 aprile, 11 maggio e 29 luglio 2010,  10  ottobre
2011, nonche' 14 maggio e 9  ottobre  2012,  con  i  quali  e'  stata
disposta l'emissione delle prime diciannove  tranche  dei  buoni  del
Tesoro poliennali 5,00% con godimento 1° marzo  2009  e  scadenza  1°
marzo 2025; 
  Visti i propri decreti in data 11 novembre e 10 dicembre  1997,  13
gennaio, 11 febbraio, 9 marzo, 11 maggio, 10  giugno,  10  luglio,  7
agosto, 11 settembre e 12 ottobre 1998, con i quali e' stata disposta
l'emissione  delle  prime  ventidue  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 6,50%  con  godimento  1°  novembre  1997  e  scadenza  1°
novembre 2027; 
  Visti i propri decreti in data 17 marzo, 11  maggio,  9  giugno,  9
luglio e 9 ottobre 2015, nonche' 11 gennaio, 10 marzo, 10 maggio,  11
luglio e 11 ottobre 2016, con i quali e' stata  disposta  l'emissione
delle prime diciannove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%,
aventi godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032; 
  Visti i propri decreti in data 26 aprile, 26 maggio, 28 giugno,  26
luglio, 26 agosto e 27 settembre 2016, con i quali e' stata  disposta
l'emissione delle prime dodici tranche dei certificati di credito del
Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei  mesi
(di seguito «CCTeu»), con godimento 15 gennaio  2016  e  scadenza  15
luglio 2023; 
  Visto il proprio decreto in data 4 novembre 2013, con il  quale  e'
stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati
all'Indice «FOI senza tabacchi» con  godimento  12  novembre  2013  e
scadenza 12 novembre 2017; 
  Considerato  che  la  possibilita'  di  ricorrere   ad   operazioni
straordinarie di gestione degli elevati importi in  scadenza  di  BTP
Italia mediante operazioni di riacquisto o concambio, e' prevista tra
l'altro dalle Linee guida della  gestione  del  debito  pubblico  per
l'anno 2017; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
riacquistare il BTP Italia con godimento 12 novembre 2013 e  scadenza
12  novembre  2017,  codice  ISIN  IT0004969207  (di  seguito:   «BTP
Italia»), al fine di gestire il profilo  delle  scadenze  per  l'anno
2017; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una diciottesima tranche di buoni del  Tesoro
poliennali 4,50%  con  godimento  1°  febbraio  2004  e  scadenza  1°
febbraio  2020,  di  una  ventesima  tranche  di  buoni  del   Tesoro
poliennali 5,00% con godimento 1° marzo  2009  e  scadenza  1°  marzo
2025, di una ventitreesima tranche di  buoni  del  Tesoro  poliennali
6,50% con godimento 1° novembre 1997 e scadenza 1° novembre 2027,  di
una ventesima tranche di buoni del Tesoro  poliennali  1,65%,  aventi
godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032 e di una tredicesima
tranche di «CCTeu», con godimento  15  gennaio  2016  e  scadenza  15
luglio 2023, al fine  di  fornire  la  provvista  necessaria  per  il
suddetto riacquisto; 
  Considerato che l'emissione dei titoli sopra descritti e' correlata
al contestuale riacquisto del BTP Italia di cui sopra in  conformita'
al «Tender Offer Memorandum» del 23 maggio 2017; 
  Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento  dei  citati
titoli, nonche' le operazioni di  riacquisto  del  BTP  Italia  sopra
descritto agli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A.  e  UniCredit
S.p.A., in conformita' all'accordo di sottoscrizione  del  25  maggio
2017 e al Dealer Management Agreement del 23 maggio 2017, ed al  fine
di ottenere il migliore esito complessivo di entrambe le operazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398  nonche'  del  decreto
ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, e'
disposto il riacquisto del BTP Italia nei seguenti termini: 
    
 
             +-------------------------+---------------+
             |                         |4.200 milioni  |
             |mporto:                  |di euro        |
             +-------------------------+---------------+
             |dietimi d'interesse:     |20 giorni      |
             +-------------------------+---------------+
             |data di regolamento:     |1° giugno 2017 |
             +-------------------------+---------------+
             |prezzo di riacquisto:    |101,74         |
             +-------------------------+---------------+
 
  L'ammontare  complessivo  dei  titoli  riacquistati  potra'  essere
soggetto a revisioni sulla base delle effettive quantita'  consegnate
dei titoli stessi il giorno del regolamento. Di quanto  sopra  se  ne
dara' comunicazione alla Banca d'Italia.