IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 sopracitato, regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 maggio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 48.531 milioni di euro; Visti i propri decreti in data 17 marzo e 7 luglio 2004, 10 gennaio, 10 febbraio, 11 aprile, 8 luglio e 8 settembre 2005, 9 settembre 2011 nonche' 6 aprile 2012, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime diciassette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020; Visti i propri decreti in data 8 luglio, 22 settembre e 9 ottobre 2009, 10 febbraio 12 aprile, 11 maggio e 29 luglio 2010, 10 ottobre 2011, nonche' 14 maggio e 9 ottobre 2012, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime diciannove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,00% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025; Visti i propri decreti in data 11 novembre e 10 dicembre 1997, 13 gennaio, 11 febbraio, 9 marzo, 11 maggio, 10 giugno, 10 luglio, 7 agosto, 11 settembre e 12 ottobre 1998, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime ventidue tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% con godimento 1° novembre 1997 e scadenza 1° novembre 2027; Visti i propri decreti in data 17 marzo, 11 maggio, 9 giugno, 9 luglio e 9 ottobre 2015, nonche' 11 gennaio, 10 marzo, 10 maggio, 11 luglio e 11 ottobre 2016, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime diciannove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, aventi godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032; Visti i propri decreti in data 26 aprile, 26 maggio, 28 giugno, 26 luglio, 26 agosto e 27 settembre 2016, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2016 e scadenza 15 luglio 2023; Visto il proprio decreto in data 4 novembre 2013, con il quale e' stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi» con godimento 12 novembre 2013 e scadenza 12 novembre 2017; Considerato che la possibilita' di ricorrere ad operazioni straordinarie di gestione degli elevati importi in scadenza di BTP Italia mediante operazioni di riacquisto o concambio, e' prevista tra l'altro dalle Linee guida della gestione del debito pubblico per l'anno 2017; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, riacquistare il BTP Italia con godimento 12 novembre 2013 e scadenza 12 novembre 2017, codice ISIN IT0004969207 (di seguito: «BTP Italia»), al fine di gestire il profilo delle scadenze per l'anno 2017; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, di una ventesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,00% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, di una ventitreesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,50% con godimento 1° novembre 1997 e scadenza 1° novembre 2027, di una ventesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 1,65%, aventi godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032 e di una tredicesima tranche di «CCTeu», con godimento 15 gennaio 2016 e scadenza 15 luglio 2023, al fine di fornire la provvista necessaria per il suddetto riacquisto; Considerato che l'emissione dei titoli sopra descritti e' correlata al contestuale riacquisto del BTP Italia di cui sopra in conformita' al «Tender Offer Memorandum» del 23 maggio 2017; Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati titoli, nonche' le operazioni di riacquisto del BTP Italia sopra descritto agli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., in conformita' all'accordo di sottoscrizione del 25 maggio 2017 e al Dealer Management Agreement del 23 maggio 2017, ed al fine di ottenere il migliore esito complessivo di entrambe le operazioni; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonche' del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, e' disposto il riacquisto del BTP Italia nei seguenti termini: +-------------------------+---------------+ | |4.200 milioni | |mporto: |di euro | +-------------------------+---------------+ |dietimi d'interesse: |20 giorni | +-------------------------+---------------+ |data di regolamento: |1° giugno 2017 | +-------------------------+---------------+ |prezzo di riacquisto: |101,74 | +-------------------------+---------------+ L'ammontare complessivo dei titoli riacquistati potra' essere soggetto a revisioni sulla base delle effettive quantita' consegnate dei titoli stessi il giorno del regolamento. Di quanto sopra se ne dara' comunicazione alla Banca d'Italia.