Art. 4 
 
  Il giorno 1° giugno 2017 la Banca d'Italia ricevera' da  Banca  IMI
S.p.A. gli importi determinati in base al prezzo di emissione, di cui
all'art. 2, al netto delle commissioni di collocamento unitamente  al
rateo di interesse calcolato al tasso del 4,50% annuo  lordo  su  120
giorni per il BTP con  godimento  1°  febbraio  2004  e  scadenza  1°
febbraio 2020, del 5,00% annuo lordo su 92  giorni  per  il  BTP  con
godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo  2025,  del  6,50%  annuo
lordo su 31 giorni per il  BTP  con  godimento  1°  novembre  1997  e
scadenza 1° novembre 2027, dell'1,65% annuo lordo su 92 giorni per il
BTP con godimento 1° marzo 2015 e scadenza  1°  marzo  2032  e  dello
0,466% annuo lordo su 137  giorni  per  il  CCTeu  con  godimento  15
gennaio 2016 e scadenza 15 luglio 2023. 
  A tal fine la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad  inserire,  in  via
automatica, le relative  partite  nel  servizio  di  compensazione  e
liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. 
  Il medesimo giorno 1° giugno 2017 la Banca d'Italia  provvedera'  a
versare i suddetti importi, nonche' gli importi  corrispondenti  alle
commissioni di collocamento di cui al  medesimo  art.  3,  presso  la
Sezione di Roma  della  Tesoreria  dello  Stato,  con  valuta  stesso
giorno. 
  A fronte di tali versamenti, la Sezione  di  Roma  della  Tesoreria
dello Stato rilascera' quietanze di entrata al bilancio dello  Stato,
con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare
4.1.1), art. 3 per i BTP e art. 4 per i CCTeu, per l'importo relativo
al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art.  3  (unita'
di  voto  parlamentare  2.1.3)  per  quello   relativo   ai   dietimi
d'interesse lordi dovuti. 
  Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017  faranno
carico per quanto riguarda i BTP al capitolo  2214  (unita'  di  voto
parlamentare 21.1) e per quanto riguarda i  CCTeu  al  capitolo  2216
(unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso,
ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. 
  L'onere per il rimborso del capitale dei titoli in emissione  fara'
carico ai capitoli che verranno iscritti nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli  anni
di scadenza dei titoli stessi e corrispondenti,  rispettivamente,  al
capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare  21.2)  per  i  BTP  e  al
capitolo 9537 (unita' di voto parlamentare 21.2) per i  CCTeu,  dello
stato di previsione dell'anno in corso. 
  Gli importi delle commissioni saranno scritturati dalla Sezione  di
Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare». 
  L'onere  relativo  al  pagamento  delle  suddette  commissioni   di
collocamento  fara'  carico  al  capitolo  2242   (unita'   di   voto
parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno
finanziario 2017. 
  Il giorno 1° giugno 2017 la Banca d'Italia ricevera' da  Banca  IMI
S.p.A. i titoli riacquistati, di cui all'art.  1  e,  provvedera'  ad
inserire, a seguito di apposita comunicazione del  MEF,  le  relative
partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta  pari
al giorno di regolamento. 
  Gli  oneri  relativi  al  rimborso  del  capitale  riacquistato   e
all'importo di rivalutazione del capitale del  BTP  Italia,  verranno
imputati al capitolo 9502 (unita' di voto  parlamentare  21.2)  dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2017. 
  Gli oneri per il pagamento  dei  dietimi  d'interesse  relativi  al
riacquisto del suddetto BTP Italia faranno carico  al  capitolo  2214
(unita' di voto parlamentare 21.1)  dello  stato  di  previsione  per
l'anno in corso.