(Statuto-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
                   Durata del mandato del rettore 
 
    1. Il  rettore  dura  in  carica  sei  anni  accademici.  Non  e'
rieleggibile. 
    2. I compiti didattici del rettore sono ridotti per la durata del
mandato.