Art. 11. Mozione di sfiducia 1. Una mozione di sfiducia motivata nei confronti del rettore puo' essere presentata da almeno un terzo dei componenti del senato accademico, quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato. 2. La mozione di sfiducia e' messa in discussione quale punto unico all'ordine del giorno nella prima adunanza successiva del senato accademico. E' votata a scrutinio segreto, e si intende approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti. 3. Quando la mozione di sfiducia sia stata approvata dal senato, e' sottoposta al corpo elettorale. Si intende approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. 4. Il rettore sfiduciato ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni. Il rettore dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'elezione del nuovo rettore. 5. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta dal corpo elettorale, si procede a nuova elezione dei componenti del senato accademico.