(Statuto-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                         Mozione di sfiducia 
 
    1. Una mozione di sfiducia motivata  nei  confronti  del  rettore
puo' essere presentata da almeno un terzo dei componenti  del  senato
accademico, quando siano trascorsi almeno due  anni  dall'inizio  del
mandato. 
    2. La mozione di sfiducia e' messa  in  discussione  quale  punto
unico all'ordine del  giorno  nella  prima  adunanza  successiva  del
senato accademico. E'  votata  a  scrutinio  segreto,  e  si  intende
approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza  di  due
terzi dei componenti. 
    3. Quando la mozione di sfiducia sia stata approvata dal  senato,
e' sottoposta al corpo elettorale. Si intende approvata quando riceva
il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. 
    4.  Il  rettore  sfiduciato  ha  l'obbligo   di   rassegnare   le
dimissioni. Il rettore dimissionario resta in carica per il  disbrigo
degli affari correnti fino all'elezione del nuovo rettore. 
    5.  Qualora  la  mozione  di  sfiducia  sia  respinta  dal  corpo
elettorale, si procede a nuova elezione  dei  componenti  del  senato
accademico.