(Statuto-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                      Attribuzioni del rettore 
 
    1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo. 
    2. Svolge funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento
delle attivita' scientifiche e didattiche; assume la  responsabilita'
del perseguimento delle  finalita'  dell'Ateneo  secondo  criteri  di
qualita' e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,
trasparenza e promozione del merito. Propone  annualmente  al  senato
accademico, al consiglio di amministrazione, alle  strutture  e  alla
direzione generale gli obiettivi da perseguire. Riferisce annualmente
agli organi di governo e  alla  comunita'  accademica  sui  risultati
conseguiti. 
    3. Propone al consiglio di amministrazione i bilanci e gli  altri
documenti in materia di finanza, contabilita' e programmazione. 
    4.   Garantisce   l'osservanza   delle   norme   dell'ordinamento
universitario, del presente Statuto e dei regolamenti di cui all'art.
4. 
    5. Esercita funzioni di vigilanza sul  funzionamento  generale  e
sul patrimonio dell'Ateneo. 
    6. Emana lo Statuto nonche' i regolamenti di cui all'art. 4. 
    7. Convoca e presiede le adunanze del  senato  accademico  e  del
consiglio di amministrazione, fissa i relativi ordini  del  giorno  e
da' esecuzione alle loro deliberazioni. 
    8. Propone al consiglio di amministrazione  la  designazione  del
direttore generale. 
    9.  Esercita  la  funzione   di   iniziativa   dei   procedimenti
disciplinari nei  confronti  dei  docenti  e  irroga,  previo  parere
consultivo del collegio di disciplina, i  provvedimenti  disciplinari
non superiori alla censura. 
    10. Sottoscrive atti, convenzioni e contratti,  ad  eccezione  di
quelli di competenza delle singole  strutture  ovvero  attribuiti  al
direttore generale  o  ai  dirigenti  secondo  quanto  stabilito  dal
regolamento per l'amministrazione, la finanza  e  la  contabilita'  e
dagli altri regolamenti di cui ai primi tre commi dell'art. 4. 
    11. Verificata la legittimita'  dei  procedimenti,  provvede  con
suoi decreti alla nomina in ruolo  dei  professori  e  sottoscrive  i
contratti per il reclutamento dei ricercatori. 
    12. Esercita ogni altra  attribuzione  conferitagli  dalle  norme
dell'ordinamento  universitario,   dal   presente   Statuto   e   dai
regolamenti di cui all'art. 4.