Art. 12. Attribuzioni del rettore 1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo. 2. Svolge funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; assume la responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Propone annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione, alle strutture e alla direzione generale gli obiettivi da perseguire. Riferisce annualmente agli organi di governo e alla comunita' accademica sui risultati conseguiti. 3. Propone al consiglio di amministrazione i bilanci e gli altri documenti in materia di finanza, contabilita' e programmazione. 4. Garantisce l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario, del presente Statuto e dei regolamenti di cui all'art. 4. 5. Esercita funzioni di vigilanza sul funzionamento generale e sul patrimonio dell'Ateneo. 6. Emana lo Statuto nonche' i regolamenti di cui all'art. 4. 7. Convoca e presiede le adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fissa i relativi ordini del giorno e da' esecuzione alle loro deliberazioni. 8. Propone al consiglio di amministrazione la designazione del direttore generale. 9. Esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e irroga, previo parere consultivo del collegio di disciplina, i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura. 10. Sottoscrive atti, convenzioni e contratti, ad eccezione di quelli di competenza delle singole strutture ovvero attribuiti al direttore generale o ai dirigenti secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dagli altri regolamenti di cui ai primi tre commi dell'art. 4. 11. Verificata la legittimita' dei procedimenti, provvede con suoi decreti alla nomina in ruolo dei professori e sottoscrive i contratti per il reclutamento dei ricercatori. 12. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti di cui all'art. 4.