(Statuto-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
                  Provvedimenti rettorali d'urgenza 
 
    1. Quando, in caso di necessita' ed urgenza,  il  rettore  adotta
sotto la sua responsabilita' provvedimenti in materie  che  rientrino
nelle  competenze  del  senato  accademico   o   del   consiglio   di
amministrazione, tali provvedimenti  sono  sottoposti  alla  ratifica
dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva. 
    2.  I  provvedimenti   non   ratificati   perdono   effetto   fin
dall'inizio.