Art. 13. Provvedimenti rettorali d'urgenza 1. Quando, in caso di necessita' ed urgenza, il rettore adotta sotto la sua responsabilita' provvedimenti in materie che rientrino nelle competenze del senato accademico o del consiglio di amministrazione, tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva. 2. I provvedimenti non ratificati perdono effetto fin dall'inizio.