Art. 14. Prorettore vicario 1. Il rettore nomina con proprio decreto un prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno dell'Ateneo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 2. Il prorettore vicario resta in carica per la durata del mandato del rettore, salva la facolta' del rettore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento. 3. In caso di cessazione anticipata del rettore il prorettore vicario ne assume le funzioni fino all'insediamento del nuovo rettore. 4. I compiti didattici del prorettore vicario sono ridotti per la durata del mandato.