(Statuto-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
                         Prorettore vicario 
 
    1. Il rettore nomina con proprio decreto un  prorettore  vicario,
scelto tra i professori ordinari a tempo pieno  dell'Ateneo,  che  lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento. 
    2. Il prorettore vicario  resta  in  carica  per  la  durata  del
mandato  del  rettore,  salva  la  facolta'  del  rettore  stesso  di
sostituirlo in qualsiasi momento. 
    3. In caso di cessazione anticipata  del  rettore  il  prorettore
vicario  ne  assume  le  funzioni  fino  all'insediamento  del  nuovo
rettore. 
    4. I compiti didattici del prorettore vicario sono ridotti per la
durata del mandato.