(Statuto-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                         Deleghe del rettore 
 
    1.  Il  rettore  puo'  conferire  deleghe  permanenti  a  docenti
dell'Ateneo, con la qualifica di prorettori; puo' altresi'  conferire
a docenti dell'Ateneo deleghe temporanee per esigenze definite. 
    2. Il prorettore vicario e i  prorettori  coadiuvano  il  rettore
nell'esercizio delle  attivita'  istituzionali  in  coerenza  con  le
deleghe ricevute. 
    3. Le deleghe che comportano funzioni  di  rappresentanza  presso
enti esterni all'Ateneo o  partecipazione  a  organi  collegiali  dei
medesimi decadono soltanto per revoca  espressa  o  sostituzione  del
delegato.