Art. 15. Deleghe del rettore 1. Il rettore puo' conferire deleghe permanenti a docenti dell'Ateneo, con la qualifica di prorettori; puo' altresi' conferire a docenti dell'Ateneo deleghe temporanee per esigenze definite. 2. Il prorettore vicario e i prorettori coadiuvano il rettore nell'esercizio delle attivita' istituzionali in coerenza con le deleghe ricevute. 3. Le deleghe che comportano funzioni di rappresentanza presso enti esterni all'Ateneo o partecipazione a organi collegiali dei medesimi decadono soltanto per revoca espressa o sostituzione del delegato.