Art. 16. Composizione 1.Il senato accademico e' composto da: (a) il rettore; (b) cinque direttori di dipartimento appartenenti ad altrettante scuole, eletti dai direttori dei dipartimenti al loro interno; (c) due docenti di ruolo per ciascuna scuola, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse, che non siano direttori di dipartimento, eletti in un unico collegio elettorale; (d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; (e) quattro rappresentanti degli studenti. 2. Le modalita' elettorali sono definite dal regolamento generale. Gli eletti sono nominati con decreto rettorale. 3. Partecipano alle adunanze del senato accademico il prorettore vicario e il direttore generale senza diritto di voto.