(Statuto-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
                            Composizione 
 
    1.Il senato accademico e' composto da: 
      (a) il rettore; 
      (b)  cinque   direttori   di   dipartimento   appartenenti   ad
altrettante scuole, eletti dai direttori  dei  dipartimenti  al  loro
interno; 
      (c) due docenti di ruolo per ciascuna scuola,  appartenenti  ad
aree scientifico-disciplinari diverse, che  non  siano  direttori  di
dipartimento, eletti in un unico collegio elettorale; 
      (d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 
      (e) quattro rappresentanti degli studenti. 
    2.  Le  modalita'  elettorali  sono  definite   dal   regolamento
generale. Gli eletti sono nominati con decreto rettorale. 
    3. Partecipano alle adunanze del senato accademico il  prorettore
vicario e il direttore generale senza diritto di voto.