(Statuto-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
                            Funzionamento 
 
    1. Il senato accademico si riunisce di regola una volta al mese. 
    2. E' convocato in via straordinaria  in  caso  di  necessita'  o
quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. 
    3. Il rettore e' tenuto ad inserire  all'ordine  del  giorno  gli
argomenti indicati con richiesta motivata da  almeno  un  quarto  dei
componenti. 
    4. Le deliberazioni del senato accademico sono valide  quando  e'
presente la maggioranza dei componenti. 
    5. Quando non sia diversamente disposto dal presente Statuto,  il
senato accademico delibera con voto palese. In  caso  di  parita'  il
voto del rettore prevale. Si procede a scrutinio  segreto  quando  ne
faccia richiesta almeno un quinto dei componenti. 
    6. Per tutto quanto non e'  disposto  dal  presente  Statuto,  il
funzionamento  del  senato  accademico  e'   disciplinato   dal   suo
regolamento interno.