Art. 18. Funzionamento 1. Il senato accademico si riunisce di regola una volta al mese. 2. E' convocato in via straordinaria in caso di necessita' o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. 3. Il rettore e' tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti indicati con richiesta motivata da almeno un quarto dei componenti. 4. Le deliberazioni del senato accademico sono valide quando e' presente la maggioranza dei componenti. 5. Quando non sia diversamente disposto dal presente Statuto, il senato accademico delibera con voto palese. In caso di parita' il voto del rettore prevale. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti. 6. Per tutto quanto non e' disposto dal presente Statuto, il funzionamento del senato accademico e' disciplinato dal suo regolamento interno.