(Statuto-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
                            Attribuzioni 
 
    1. Il  senato  accademico  elabora  e  propone  al  consiglio  di
amministrazione linee programmatiche per l'attivita' dell'Ateneo, con
particolare riguardo alla didattica, alla ricerca e ai  servizi  agli
studenti. 
    2.  Tenuto  conto  delle  eventuali  proposte   delle   strutture
dell'Ateneo  e  del  rapporto  annuale  del  nucleo  di  valutazione,
individua annualmente e comunica al consiglio di amministrazione  gli
obiettivi  didattici  e  di  ricerca  da   conseguire,   valutandone,
successivamente, il raggiungimento. 
    3. Esprime parere obbligatorio  sui  documenti  di  bilancio  che
costituiscono il quadro informativo economico-patrimoniale  ai  sensi
delle vigenti disposizioni di legge. 
    4. Delibera l'istituzione dei corsi di studio e li attribuisce  a
uno  o  piu'  dipartimenti  e  sezioni  in   caso   di   dipartimento
interscuola. Esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine
alla attivazione, disattivazione o soppressione di  corsi  di  studio
nonche' di sedi distaccate. 
    5.  Esprime  pareri  sulla  costituzione,  la   modifica   e   la
soppressione di scuole e dipartimenti, e sulla creazione di centri di
servizio di interesse dell'intero Ateneo. 
    6.  Sentite  le  scuole,  formula  proposte   al   consiglio   di
amministrazione in ordine  alla  determinazione  e  alla  allocazione
delle contribuzioni studentesche. 
    7. Propone al corpo elettorale la mozione di sfiducia al rettore,
ai sensi dell'art. 11. 
    8. Su proposta del rettore, decide a scrutinio segreto in  merito
alle  violazioni  del  codice  etico,  ove  non  rivestano  carattere
disciplinare, ferma restando ogni eventuale  responsabilita'  penale,
civile,  amministrativa.  La  conseguente  sanzione  consiste  in  un
richiamo scritto del rettore rivolto in  via  riservata  al  soggetto
responsabile.  Il  procedimento   si   informa   al   principio   del
contraddittorio  e  della  partecipazione  delle  parti,  nonche'  al
rispetto della dignita' delle persone coinvolte e della  riservatezza
delle informazioni trattate secondo le modalita' previste nel  codice
stesso. 
    9. Esercita ogni altra attribuzione conferita dalla legge  e  dal
presente Statuto.