Art. 20. Composizione 1. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio delle pari opportunita', e' composto da: (a) il rettore; (b) quattro docenti dell'Ateneo dei quali due appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9 e due alle aree da 10 a 14; (c) un tecnico-amministrativo dell'Ateneo; (d) due rappresentanti degli studenti; (e) tre persone che non siano dipendenti dell'Ateneo ne' lo siano state nel quinquennio precedente. 2. I componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono scelti tra persone in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico. I curricula dei candidati sono pubblicati sul sito web di Ateneo. 3. L'ammissibilita' delle candidature per i componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 e' verificata da una commissione designata dal senato accademico su proposta del rettore. 4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono eletti in due collegi elettorali costituiti rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo. 5. I componenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono designati dal senato accademico. 6. Le elezioni di cui al comma 4 e la deliberazione del senato accademico di cui al comma 5 non possono aver luogo prima che siano trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione dei curricula. 7. Nel regolamento generale sono definite le modalita' di presentazione delle candidature, di formazione della commissione di cui al comma 3, nonche' le modalita' elettorali. 8. Partecipano alle adunanze del consiglio di amministrazione il prorettore vicario e il direttore generale, senza diritto di voto. Prende parte un componente del collegio dei revisori dei conti.