(Statuto-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
                            Funzionamento 
 
    1. Il consiglio di amministrazione  si  riunisce  di  regola  una
volta al mese. 
    2. E' convocato in via straordinaria  in  caso  di  necessita'  o
quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. 
    3. Il rettore e' tenuto ad inserire  all'ordine  del  giorno  gli
argomenti indicati con richiesta motivata da  almeno  un  quarto  dei
componenti. 
    4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono  valide
quando e' presente la maggioranza dei componenti. 
    5. Quando non sia diversamente disposto dal presente Statuto,  il
consiglio di amministrazione delibera con voto  palese.  In  caso  di
parita' il voto del rettore prevale. Si procede a  scrutinio  segreto
quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti. 
    6. Per tutto quanto non e'  disposto  dal  presente  Statuto,  il
funzionamento del consiglio di amministrazione  e'  disciplinato  dal
suo regolamento interno.