(Statuto-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
                            Attribuzioni 
 
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  determina  le   strategie
generali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto  conto  delle  proposte  del
senato accademico. 
    2. Definisce ogni anno, su proposta del rettore  e  acquisite  le
linee programmatiche proposte dal senato  accademico,  gli  indirizzi
generali per il bilancio di previsione dell'anno successivo e ne  da'
tempestiva comunicazione alle strutture dell'Ateneo. 
    3. Su  proposta  del  rettore  e  tenuto  conto  degli  obiettivi
didattici e di ricerca definiti  dal  senato  accademico,  approva  a
maggioranza dei componenti i documenti di bilancio, che costituiscono
il quadro informativo economico-patrimoniale ai sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge, e il piano triennale di attivita'  e  sviluppo
dell'Ateneo. Vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle  attivita'
dell'Ateneo. Approva il bilancio sociale ove presentato. 
    4. Designa, su  proposta  del  rettore,  il  direttore  generale,
sentito il senato accademico. 
    5. Tenuto conto delle eventuali proposte del senato accademico  e
degli indirizzi generali per il bilancio di previsione,  determina  e
alloca specifiche risorse finanziarie  all'amministrazione  centrale,
alle scuole, ai dipartimenti, al sistema bibliotecario e  alle  altre
strutture dell'Ateneo. 
    6. Assegna ai dipartimenti, sentiti il  senato  accademico  e  le
scuole, le risorse destinate al reclutamento del  personale  docente.
Indica le linee guida per il reclutamento dei docenti. 
    7. Autorizza il rettore a sottoscrivere il contratto  integrativo
del personale tecnico-amministrativo. Definisce le esigenze annuali e
triennali e formula le linee guida in ordine  alla  assunzione,  alla
progressione di carriera e alla distribuzione tra  le  strutture  del
personale  tecnico-amministrativo,  di  concerto  con  il   direttore
generale. 
    8. Approva a maggioranza dei componenti le proposte  di  chiamata
formulate dai dipartimenti. 
    9. Sentito il consiglio della  scuola,  approva  le  proposte  di
attivazione,  disattivazione  o  soppressione  dei  corsi  di  studio
presentate dai dipartimenti,  previo  parere  favorevole  del  senato
accademico e del nucleo di valutazione. 
    10. Delibera, previo parere del senato accademico,  la  creazione
di centri di servizio di  interesse  dell'Ateneo  e  l'istituzione  e
soppressione delle sedi distaccate. 
    11. Senza la rappresentanza degli studenti delibera  le  sanzioni
disciplinari  per  i  docenti,  ovvero  dispone  l'archiviazione  del
procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal collegio
di disciplina. 
    12.  Determina  annualmente   l'ammontare   delle   contribuzioni
studentesche, tenuto conto delle proposte del senato accademico. 
    13.  Approva  i  contratti  e  le  convenzioni   che   comportino
l'assunzione di oneri finanziari, economici o patrimoniali  a  carico
del bilancio di Ateneo. 
    14. Formula linee di  indirizzo  e  vigila  sulla  conservazione,
sulla valorizzazione e sulla destinazione del patrimonio dell'Ateneo. 
    15. Approva i protocolli d'intesa e ogni altro atto convenzionale
stipulato con il servizio sanitario regionale ai fini della  gestione
dell'attivita' assistenziale  e  clinica,  sentito  il  parere  della
scuola di riferimento, e vigila sulla loro applicazione.